Parere 24 luglio 2018, n.1897/2018
Si ringrazia per la
segnalazione Patrizia Clementi, dell'Ufficio Avvocatura Diocesi di
Milano.
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Si ringrazia per la
segnalazione Patrizia Clementi, dell'Ufficio Avvocatura Diocesi di
Milano.
Le Linee guida sulla personalità giuridca delle comunità
religiose o di credo sono state redatte dall'ODIHR, avvalendosi
dell'assistenza del suo Advisory Panel of Experts on Freedom of
Religion or Belief, approvate dalla Venice Commission già nella
sessione di giugno 2014 e di recente pubblicate ufficialmente a cura
dell'ODIHR. Non si tratta di un documento legally binding
dell'OSCE o del Consiglio d'Europa, ma raccoglie i migliori
standard (dichiarazioni, pareri, sentenze) attinenti alla materia
trattata, al fine di offrire un utile strumento di riferimento per
coloro i quali sono chiamati ad adottare o applicare le pertinenti
legislazioni nazionali. Le Guidelines si articolano in quattro parti:
la prima è dedicata alla libertà di religione o credo,
in generale, ed alle sue possibili limitazioni; la seconda alla
libertà religiosa collettiva; la terza alla libertà
religiosa istituzionale, con particolare riguardo al riconoscimento
della personalità giuridica delle comunità religiose o
di credo; la quarta, infine, alla legislazione di vantaggio
applicabile a tali comunità.
Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici, 11 luglio 1998-27 ottobre 1998. Nota verbale L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i complimenti alla Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l’onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 5801 /98/RS […]
Il rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla
congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca costituisce
un’ingerenza nel diritto dell’organizzazione religiosa alla
libertà di associazione (art. 11 CEDU) e nel suo diritto alla
libertà di religione (art. 9 CEDU). La legge russa sulle confessioni
religiose limita, infatti, la facoltà delle associazioni religiose
prive di personalità giuridica di svolgere svariate attività
religiose e di organizzarsi secondo un proprio statuto. Tale
ingerenza deve essere giustificata, secondo la Corte, da motivazioni
particolarmente serie e pressanti; le autorità civili, invece, hanno
mostrato di non essere imparziali nei confronti della comunità
ricorrente e di aver negato il riconoscimento, e successivamente
disposto lo scioglimento della comunità religiosa dei testimoni di
Geova, al fine di vietare le attività dell’intera comunità
ricorrente.
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:: Traduzione non ufficiale in italiano
[/areetematiche/documenti/documents/echr-testimonigeova-russia-it.pdf]
(a cura della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, Roma)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". (Da Supplemento Ordinario n. 219 alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 302 del 29 dicembre 2000) (omissis) Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative) 10. […]
Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica: “Risposta al quesito circa la nozione giuridica di chiesa nell’ordinamento canonico”, 8 giugno 1998. Si riscontra la Nota del 10 gennaio 1998 (prot. n. 566 FG/ACC), con la quale codesto On. Ministero, in […]
Versione ufficiale testo a fronte Portoghese-Italiano (pdf)
D.M. 19 novembre 1985: “Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, in Roma”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 276 del 23 novembre 1985) 1. – E’ conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con sede in Roma. […]