Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 25 gennaio 1995, n.38

Va confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli
Istituti secolari possono conseguire la personalità giuridica come
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e tale riconoscimento
implica un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali.

Parere 28 giugno 1994, n.2161

Poiché dalla legge n. 222 del 1985 non emerge alcun indizio che
faccia ritenere che il legislatore abbia voluto operare una qualche
distinzione tra gli istituti (religiosi e secolari) regolamentati nel
Codice di diritto canonico sotto il titolo “Istituti di vita
consacrata”, può essere concesso il riconoscimento della personalità
giuridica ai sensi dell’articolo 1 e seguenti della suddetta legge
anche agli “istituti secolari”.

Accordo 27 giugno 1964

Conventio (modus vivendi) inter Apostolicam Sedem et Tunetanam Rempublicam. Firmato il 27 giugno 1964 Pubblicato in AAS 56 (1964), pp. 917-924 Article 1 Le Gouvernement de la République Tunisienne protège le libre exercice du Culte Catholique en Tunisie, conformément aux dispositions de Particle 5 de la Constitution de la République Tunisienne du 1″ Juin 1959 […]