Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 23 luglio 2008

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nota 23 luglio 2008: “Chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica”. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV Prot. n.A00DGPER 12441 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In risposta ad alcuni quesiti pervenuti per vie brevi si ritiene opportuno […]

Regio decreto 01 giugno 2007, n.696

Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 138, de 9 de junio de 2007) La ordenación del régimen jurídico del profesorado de religión […]

Nota 07 giugno 2006

Direzione Generale per il personale della scuola. Uff. IV e V. Nota 7 giugno 2006, Prot. n.1689: “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2006/2007”. (omissis) Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le […]

Schema tipo di regolamento 17 novembre 2005

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. “Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario”, 17 novembre 2005. SISTEMA UNIVERSITARIO REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.lgs. 196/2003 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI […] Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la […]

Parere 17 novembre 2005

Parere 17 novembre 2005: “Predisposizione di uno Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario”. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, […]

Sentenza 30 gennaio 2003, n.42

Si dichiara l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare
volto all’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell’art. 1
l. 10 marzo 2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione), richiesta peraltro
dichiarata legittima, con ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio
centrale costituito presso la Corte di cassazione, con la
denominazione “Scuola privata: abrogazione di norme relative a
contributi statali e di norme agevolatrici in materia di personale
docente”. Il quesito referendario risulta infatti, in primo luogo,
intimamente contraddittorio, in quanto, con la richiesta di
abrogazione delle parole “e dalle scuole paritarie private”, si
propone lo scopo di espungere dal sistema nazionale di istruzione le
scuole paritarie, le quali, al contrario, continuerebbero a farne
parte integrante alla stregua della normativa più dettagliata,
contenuta nel medesimo art. 1, non toccata dal quesito: ne risulta in
tal modo investita la stessa “ratio” del quesito, giacché una volta
che il legislatore abbia istituito il sistema scolastico nazionale,
espungere da questo una categoria di scuole che, obbligate a
conformarsi ai prescritti standard qualitativi, restano invece
assoggettate al medesimo e comune regime richiesto dall’art. 33 comma
4 cost. ai fini della parità, risulta non solo contraddittorio ma
anche discriminatorio, non essendo concepibile, in un regime di
esclusione concettuale dal sistema nazionale quale è quello cui tende
la richiesta referendaria, una parità effettiva che non si riduca a
mera declamazione verbale, poiché le formulazioni di principio non
sono mai vuote e inutili proclamazioni, ma enunciati giuridici capaci
di immettere nell’ordinamento virtualità interpretative altrimenti
assenti e di ovviare alle eventuali imprecisioni o alle lacune in
questo riscontrabili. Il quesito referendario risulta altresì
disomogeneo, in quanto unifica oggetti rispetto ai quali la scelta
dell’elettore non può essere costretta in un solo quesito, quali, da
un lato, l’eliminazione dell’agevolazione che viene assicurata alle
scuole paritarie, consistente nel potersi avvalere anche delle
prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d’opera
professionale e, dall’altro, la preclusione del sostegno alle famiglie
degli studenti delle scuole statali e non statali, che deriva dal
rimborso della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione
scolastica.

Parere 27 maggio 2004

Parere sul riconoscimento dei corsi di studio in Giurisprudenza della Pontificia Università Lateranense in base alla Legge 5/3/2004 n. 63, art. 2. (Sessione del 26 e 27 maggio 2004) ISTITUZIONE DI FACOLTÀ E CORSI DI LAUREA. Pontificia Università Lateranense – Legge 5/3/2004 n. 63 art. 2 – Richiesta di parere in merito al C. d. […]