Personale dipendente
Sentenza 02 aprile 2007, n.8088
Le norme ed i principi di tutela, operanti per i rapporti di lavoro
subordinato di diritto privato, non trovano alcun limite alla loro
applicazione nel rapporto del personale dipendente presso enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera
e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario
pubblico. Tale stato di cose, in difetto di disposizioni espresse in
tal senso, non comporta infatti l’assoluta parificazione della
regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro a quelli dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. La cognizione delle
eventuali controversie relative a tali rapporti appartiene, quindi,
alla cognizione del giudice ordinario.
Sentenza 14 dicembre 2006, n.411
E’ incostituzionale la l.r. Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino
della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza operanti in Lombardia), nella parte in cui dispone che al
personale assunto successivamente alla trasformazione delle IPAB in
persone giuridiche di diritto privato, «in sede di contrattazione
decentrata, è stabilita l’applicazione di contratti in essere o di
contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale
già in servizio».
Ordinanza 16 gennaio 2003, n.3661
Non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile la pronuncia
con la quale la Corte dei conti abbia condannato al risarcimento del
danno erariale i componenti del consiglio di amministrazione di una
Ipab esercitante la propria attività in una limitata parte del
territorio locale nazionale (nella specie, “Oasi” di Verona), atteso
che l’art. 58 della legge n. 142 del 1990 (estensivo della disciplina
della responsabilità amministrativa degli impiegati civili dello
Stato anche ai dipendenti ed agli amministratori degli enti locali)
deve intendersi riferito a tutti gli enti locali e non soltanto a
quelli territoriali, salva prova (del tutto assente nel caso di
specie) della natura e qualità di ente privato dell’istituzione “de
qua”.