Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 aprile 2006, n.156

Non violano la competenza statale esclusiva in materia di
immigrazione, di diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea gli artt. 16, comma 3, e
21, comma 1, lett. f), della legge della Regione Friuli Venezia Giulia
del 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), che
prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non
accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età e lo
svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da
parte degli enti locali nell’ambito dei procedimenti per il rilascio e
il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno,
nonché di richiesta di nulla–osta al ricongiungimento. L’art. 16
della legge impugnata, quale risulta dalla sua stessa rubrica recante
«Interventi per minori stranieri non accompagnati», si pone infatti
l’obiettivo di prevedere delle forme di sostegno finalizzate
all’inserimento dei minori non accompagnati e, proprio al fine del
completo raggiungimento di tali scopi, al comma 3, dispone che tali
interventi possono proseguire anche dopo che i beneficiari abbiano
raggiunto la maggiore età. La norma impugnata, quindi, va
interpretata nel senso che essa si limita a prevedere l’esercizio di
attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza
incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in
materia di immigrazione. Parimenti infondata è la censura relativa
all’art. 21, comma 1, lettera f). Anche tale norma, infatti, lungi dal
regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia
dell’immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri
presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si
sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti
che, nell’ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso
di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di
nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati
svolti direttamente dagli stessi richiedenti.

Ordinanza 11 maggio 2006, n.192

E’ infondata la questione di legittimità – sollevata in riferimento
agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione – dell’art. 19, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede
che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti
dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con
una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a
costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza
materiale e morale. Detto articolo, che prevede una temporanea
sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono», è stato applicato – per effetto dalla
sentenza n. 376 del 2000 – anche al rispettivo marito convivente; ma
presuppone in questa ipotesi una certezza dei rapporti familiari che
non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto.
Conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale, sebbene
prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei
conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione
trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse – e cioè
quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella
dell’extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un
nascituro – e, quindi, come tali non irragionevolmente disciplinate
in modo diverso dal legislatore.

Circolare ministeriale 22 ottobre 2005

Circolare ministeriale 22 ottobre 2005: “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo”. (Omissis) Il 21 luglio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 168, il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140, concernente “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati […]

Circolare ministeriale 22 settembre 2005

Ministero dell’Interno. Circolare 22 ottobre 2005: “Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 – Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo”. (omissis) Il 21 luglio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 168, il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , concernente “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che […]

Sentenza 15 febbraio 2005, n.119

Il permesso di soggiorno, dopo che siano venute meno le ragioni del
primo rilascio, può essere rinnovato in virtù di sopraggiunti nuovi
motivi, differenti dagli originari, che ne consentano l’emissione. In
particolare, possono considerarsi tali le ragioni religiose e, nella
specie, pastorali poste alla base della richiesta di rinnovo (Nella
fattispecie in esame, un ministro di culto cattolico, svolgente la
propra attività sacerdotale presso una parrocchia italiana e titolare
di un permesso di soggiorno rilascito per motivi di studio, si vedeva
negare alla scadenza prevista – avendo terminato il corso di
formazione religiosa annuale in forza del quale detto permesso era
stato disposto – il rilascio di detto rinnovo)

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140: “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Itliana” n. 168 del 21 luglio 2005) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea […]

Circolare 24 maggio 2005

Ministero dell’Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere. Circolare, 24 maggio 2005. TELEX URGENTE ROMA, 24 MAGGIO 2005 AI SIGNORI QUESTORI LORO SEDI PROT:NR. 400/C/2005/IV/607/P/5.2 VOCE: RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI AI GIA’ TITOLARI DELLO STESSO PER MOTIVI DI STUDIO. SONO PERVENUTI A QUESTA DIREZIONE […]

Sentenza 24 gennaio 2005

Nel caso di pronuncia di nuovi voti presso un altro ordine religioso
deve ritenersi viziato per falsità dei presupposti il provvedimento
di revoca del permesso di soggiorno per motivi religiosi fondato sulla
circostanza della perdita della condizione di religioso per
scioglimento dei voti dall’ordine di origine. Vero è, infatti, che
in base all’art. 645 del codice canonico viene richiesta per
l’assunzione ad un nuovo istituto un attestato dell’ordinario del
luogo o del superiore dell’ordine di precedente ammissione,
finalizzato ad una completa conoscenza della situazione precedente da
parte dei rappresentati del nuovo ordine, ma tale dichiarazione
comunque non sembra costituire condizione di legittimità per
l’ammissione ad un nuovo ordine, ladddove la stessa non risulti in
contestazione ad opera delle competenti autorità ecclesiastiche, nè
risulti essere stato instaurato al riguardo alcun procedimento (artt.
694 e 695 del Codice di Diritto Canonico)a carico del richiedente.