Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 15 luglio 2009, n.94

Legge 15 luglio 2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". (Gazz. Uff. della Repubblica italiana 24 luglio 2009, n. 170, Suppl. Ord. n. 128) Art. 1. (omissis) 15. All'articolo ll6, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: … nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio […]

Sentenza 17 marzo 2009, n.6441

La nozione di “familiare”, risultante dal combinato disposto degli
articoli 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere ampliata, al
fine di ricomprendervi anche i soggetti legati da una stabile
relazione affettiva, realizzata attraverso una convivenza di tipo non
matrimoniale registrata o attestata, per effetto dell’art. 12 della
“Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali” o alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza
(parte integrante del trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia
l’8 agosto 2008). Se è vero, infatti, che la formulazione del
citato art. 9, da un lato, conferma l’apertura verso forme di
relazioni affettive di tipo familiare diverse da quelle fondate sul
matrimonio e, dall’altro, non richiede più come requisito
necessario per invocare la garanzia dalla norma stessa prevista la
diversità di sesso dei soggetti del rapporto, resta fermo che anche
tale disposizione, così come l’art. 12 CEDU, rinvia alle leggi
nazionali per la determinazioni, delle condizioni per l’esercizio
del diritto, con ciò escludendo sia il riconoscimento automatico di
unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dagli ordinamenti
interni, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo
delle relazioni familiari non necessariamente eterosessuali (nel caso
di specie, veniva respinto il ricorso di un cittadino neozelandese
richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, in forza
dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle autorità competenti del
Paese di origine, della sua qualità di partner de facto di un
cittadino italiano).

Sentenza 06 febbraio 2009, n.1206

L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività
consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente
consente la conversione di tali permessi di soggiorno per
l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione,
tuttavia non può interpretarsi nel senso che soltanto le menzionate
tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di
conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi
richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Ciò nella
considerazione che la norma suddetta non contiene alcuna espressa
esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di
soggiorno diverse da quelle sopra menzionate ed in particolare, per
quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per
motivi religiosi (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso di una
cittadina indiana che, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi
religiosi, svolgeva attività lavorativa come infermiera
professionale, in base ad un regolare contratto di lavoro
subordinato).

Circolare ministeriale 28 ottobre 2008

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5:
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4051] ” Attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”; D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160:
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4809] “Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”.

Sentenza 19 maggio 2008, n.1698

L’art. 5, comma 6, del T.U. n. 286/1998 vieta il rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno nel caso in cui ricorrano seri motivi di
carattere umanitario. Deve pertanto ritenersi illegittimo il rifiuto
di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero,
che – nel caso di ritorno al proprio paese d’origine – potrebbe essere
vittima di atti di violenza e/o di torture (Nel caso di specie, il
ricorrente, originario della regione sudanese del Darfur, aveva subito
la perdita del fratello, vittima di violenze a causa della religione
professata).

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.

Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.32

D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 1. […]

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251: “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 3 del 4 gennaio 2008) IL PRESIDENTE […]

Decreto legislativo 10 agosto 2007, n.154

Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n. 154: “Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 216 del 17 settembre 2007) Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 […]