Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 29 marzo 2012

Anche in applicazione dell’art. 3, comma 1, della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, l’evento familiare di particolare
gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2°
comma dell’art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato
da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai
quali l’assenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare
il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (nel caso
di specie, veniva concesso al genitore detenuto di assistere alla
Prima Comunione della figlia e di recarsi al successivo rinfresco).

Sentenza 18 giugno 2003, n.19606

In relazione ai contratti collettivi prevedenti la concessione ai
lavoratori di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi
organizzati da istituti pubblici o “legalmente riconosciuti” (nella
specie, c.c.n.l. per i dipendenti del settore alimentare), deve
ritenersi che rientrino tra gli istituti “legalmente riconosciuti” gli
istituti privati che svolgono attività di istruzione nell’ambito
della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e
professionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e che siano convenzionati
dalla regione Lombardia, legge n. 95 del 7 giugno 1980, che prevede
che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di
determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati
convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli
studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.