Ordinanza 29 marzo 2012
Anche in applicazione dell’art. 3, comma 1, della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, l’evento familiare di particolare
gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2°
comma dell’art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato
da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai
quali l’assenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare
il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (nel caso
di specie, veniva concesso al genitore detenuto di assistere alla
Prima Comunione della figlia e di recarsi al successivo rinfresco).