Sentenza 10 maggio 2011
Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della
direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui
all’art. 10, n. 6, della legge 30 maggio 1995 del Land di Amburgo,
ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile
percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo
inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non
stabilmente separato, qualora nello Stato membro interessato, il
matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con
un’unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001,
sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene
Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso sesso, e
sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali,
per il motivo che, nell’ordinamento nazionale, il suddetto partner
di un’unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto
paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la
pensione summenzionata.