Pedofilia
Circolare 11 aprile 2014, n.9
Comunicato 08 aprile 2014
Sentenza 06 aprile 2004, n.6759
Ai sensi dell’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990,
costituisce illecito, colpito da sanzione amministrativa, la
diffusione in prima serata, da parte di emittente radiotelevisiva, del
resoconto di un procedimento giudiziario contenente particolari
raccapriccianti. Secondo il chiaro dettato della disposizione de qua,
infatti, ai fini dall’integrazione dell’illecito in essa prefigurato,
la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere informativo
non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri
programmi riconducibili a generi diversi, in quanto il legislatore ha
correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco,
accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e
limitando, perciò, l’esercizio della libertà di informazione
radiotelevisiva – secondo criteri di proporzionalità e non
eccessività – alle ipotesi di pericolo effettivo di nocumento allo
sviluppo psichico o morale dei minori stessi.