Sentenza 09 giugno 2000, n.5397
E’ illegittima la deliberazione n. 3423 del 30.7.1996 della Giunta
Comunale di Milano (“Provvedimenti per l’avvio delle attività
delle civiche scuole secondarie per l’anno 1996/1997”), nella
parte in cui stabilisce la vigenza dei contratti annuali dei docenti
di religione al 30 giugno 1997, piuttosto che al 31 agosto 1997 e
afferma il diritto alla ricostruzione economica e giuridica delle
posizioni lavorative delle interessate (con gli accessori di legge),
in relazione al citato termine contrattuale (31 agosto). La
particolare configurazione dello status del docente di religione
cattolica è connessa alla peculiarità dell’insegnamento, e non
alla scuola (statale ovvero civica) presso la quale questo
insegnamento viene svolto. Pertanto agli insegnanti di religione vanno
garantite le medesime garanzie, proprie degli altri docenti, assunti
con contratto a tempo indeterminato. Il previsto rinnovo automatico,
in assenza di cause ostative, della nomina sui posti disponibili, con
ogni conseguenza in termini di status, comporta, infatti, una
sostanziale equiparazione giuridica tra insegnanti di religione con
incarico annuale e docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato.