Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2007, n.17441

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ciò premesso, va
rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza
che è pervenuta all’accertamento degli elementi del reato di truffa,
attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta
indicazione del significato dimostrativo loro attribuito, ricostruendo
i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzioni
anche laddove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto
altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunte, in tal modo
dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali,
convincenti ed esatti gli argomenti giustificativi sviluppati nella
prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze degli
appellanti e di averle ritenute prive di fondamento (nel caso di
specie, l’intervento chirurgico di circoncisione maschile, posto in
essere in assenza di reali esigenze terapeutiche ed a carico del
servizio sanitario nazionale, veniva reputato integrare gli estremi
del reato di truffa ai danni di ente pubblico, posto che la
circoncisione rituale non costituisce una prestazione sanitaria
riconosciuta come rimborsabile).

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Parere 11 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, per il quale non esistano trattamenti sanitari in grado
di arrestarne l’evoluzione, la richiesa di interrompere il trattamento
terapeutico non voluto è ammissibile e va accolta. Per quanto
riguarda, invece, la possibilità di ordinare ai medici di non
ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché trattasi
di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se tecnicamente
vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare in
un momento successivo la terapia, secondo quanto indicato
nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di
malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita”.

Ordinanza 20 dicembre 1985

Ordinanza 20 dicembre 1985: “Publicación del acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos”. (Omissis) Artículo 1. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público (INSALUD, AISNA, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas). La asistencia religiosa católica se prestará […]

Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40

Legge regionale 24 febbario 2005, n. 40: “Disciplina del servizio sanitario regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 19 del 7 marzo 2005 – Supplemento Straordinario n. 40) ARTICOLO 1 (Oggetto e finalita`) 1. La presente legge, in conformita` ai principi contenuti nel decreto legislativo dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia […]

Legge 18 maggio 2004, n.11

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11: “Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)”. ARTICOLO 1 (Finalita’) 1. La Regione Piemonte, considerato l’alto valore sociale dell’attivita’ svolta, garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, (CIOV), e ne promuove, mediante la loro […]

Protocollo di intesa 01 aprile 2003

Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie, 1 aprile 2003. L’anno 2003, il giorno uno del mese di aprile, in Lastra a Signa, Eremo di Lecceto, TRA La Regione Toscana, rappresentata dal Presidente Claudio Martini, […]

Intesa 12 febbraio 2003

Intesa-guida tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Ordinario della Arcidiocesi di Trento per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) presenti sul territorio provinciale, del 12 febbraio 2003. Il giorno 12 febbraio 2003 nell’Aula Magna dell’Ospedale S.Maria del […]

Ordinanza 16 agosto 2002, n.249552

Francia. Ordonnance du Juge des Référés du 16 août 2002, n. 249552: “Diritto alla vita e tutela delle convinzioni religiose del paziente” (Omissis) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie FEUILLATEY et pour Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, demandant au juge des référés […]