Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 10 aprile 1989, n.12

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 12 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989) Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Servizio di assistenza religiosa […]

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])

Sentenza 15 settembre 2008, n.23676

Nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente,
il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere
una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata.
Ciò non implica che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di
forti convinzioni etico-religiose – come é appunto il caso dei
testimoni di Geova – si trovi in stato di incoscienza, debba per
questo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma
comporta altresì che, a manifestare il dissenso al trattamento
trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una
articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale
inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in
ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso
indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza
del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale
dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.

Sentenza 17 gennaio 2006

Sentenza 17 gennaio 2005: “Stati Uniti d’America: suicidio assistito per i malati terminali nello Stato dell’Oregon”. GONZALES, ATTORNEY GENERAL, et al. v. OREGON et al. certiorari to the united states court of appeals for the ninth circuit No. 04-623. The Controlled Substances Act (CSA or Act), which was enacted in 1970 with the main objectives […]

Legge 25 aprile 1986, n.14

Ley 25 abril 1986, n. 14: “General de Sanidad” (“Boletín Oficial del Estado” n. 102 del 29 de abril de 1986) [En parte] TÍTULO PRELIMINAR. Del derecho a la protección de la salud CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo […]

Legge 14 novembre 2002, n.41

Ley 14 noviembre 2002, n. 41: “Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica”. (“Boletín Oficial del Estado” n. 274 del 15 de noviembre de 2002) CAPÍTULO I. Principios generales Artícu1o 1. Ámbito de aplicación La presente ley tiene por objeto la regulación de […]

Sentenza 26 giugno 2002, n.282

La pratica terapeutica si pone all’incrocio fra due diritti
fondamentali della persona malata: quello ad essere curato
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e
quello ad essere rispettato come persona, nella propria integrità
fisica e psichica; in particolare, tale diritto – secondo quanto
previsto dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, Cost. – si pone
come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono
essere imposti per legge – come obbligatori – a tutela della salute
pubblica. Inoltre, salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri
costituzionali, non è – di norma – il legislatore a poter stabilire
direttamente quali siano i trattamenti terapeutici ammessi, con quali
limiti e a quali condizioni, posto che la pratica dell’arte medica
si fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in
continua evoluzione; la regola di fondo in questa materia é pertanto
costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che –
sempre con il consenso del paziente – opera le scelte professionali
basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Ciò non
significa che al legislatore sia senz’altro preclusa ogni
possibilità di intervento; tuttavia, un eventuale provvedimento,
concernente il merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla
loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura
discrezionalità politica dello stesso legislatore, ma deve bensì
originarsi dall’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica
dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali, acquisite tramite istituzioni e organismi, di norma
nazionali o sovranazionali, a ciò deputati. (Nel caso di specie,
l’intervento regionale contestato dal Governo non si fondava su
specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, verificate da parte
degli organismi competenti, ma si presentava come una scelta
legislativa autonoma, avente scopo cautelativo in attesa di futuri
accertamenti compiuti dall’autorità sanitaria nazionale).