Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Parere 31 maggio 1995, n.1268

Poiché la valutazione della congruità del patrimonio dell’ente
riconoscendo prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve
avere riguardo piuttosto all’idoneità dell’ente a perseguire gli
scopi statutari nella fase dello sviluppo successivo, la prefissione
di scopi missionari-istituzionali in un’ampia sfera comprendente
anche attività educative ed assistenziali appare incompatibile con un
patrimonio di 20 milioni di lire. E’ pertanto necessario adeguare il
patrimonio ai fini, o incrementando il primo, o ridefinendo i secondi.

Parere 30 novembre 1994, n.700/93

La situazione patrimoniale finanziaria di un Seminario vescovile si
può ritenere adeguata ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica allorché risulti che l’ente può avvalersi, oltre che
delle semplici offerte dei fedeli, anche di un contributo annuo da
parte della Diocesi, di titoli bancari depositati a proprio nome e di
un immobile gratuitamente offerto dalla Diocesi stessa.

Parere 09 novembre 1994, n.3494

Un patrimonio di L. 20.000.000 appare insufficiente in relazione alle
esigenze derivanti dall’attività assistenziale svolta senza scopo
di lucro da un ente di diritto pontificio. Ai fini dell’approvazione
dello statuto, quest’ultimo deve comprendere l’indicazione
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, prevedendo che
i membri di quest’ultimo siano dotati di adeguata professionalità e
uno almeno sia iscritto all’apposito albo.

Parere 09 novembre 1994, n.2967

Può essere concessa la personalità giuridica civile ad un ente
valdese quando la delibera sinodale, indicata dall’art. 12 della
legge 11 agosto 1984, n. 449 quale documentazione sufficiente a dar
titolo al riconoscimento, è corredata da atti ed elementi informativi
che danno un quadro esauriente sia sull’attività di istruzione sia
sull’attività di predicazione della Parola di Dio integrata dalla
celebrazione comunitaria, sia sull’attività di beneficenza
esplicata attraverso l’erogazione di sussidi in favore di propri
studenti bisognosi, attesa altresì la sufficienza del patrimonio e la
ultrasecolarità dell’ente.

Parere 09 novembre 1994, n.2707

Si può concedere la personalità giuridica civile ad una parrocchia
la cui nuova istituzione si è resa necessaria a seguito dello
sviluppo edilizio dell’area di insediamento, essendo il riconoscendo
ente comodatario a tempo indeterminato di un immobile idoneamente
adibito a luogo di culto, nonché titolare di un congruo patrimonio
liquido ed in possesso dei mezzi e degli arredi sacri sufficienti per
l’officiatura.

Parere 12 ottobre 1994, n.2702

La legge n. 222/1985 ammette il riconoscimento giuridico delle Chiese
solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
di qualsiasi natura e denominazione e sempre che siano fornite di
mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. Nel caso
della Chiesa rettoria di S. Francesco, in Matera, concorrono tutte le
condizioni prescritte.

Sentenza 28 novembre 2001, n.15121

In tema di donazione a persone giuridiche o a enti ecclesiastici, a
norma dell’art. 782, comma 4, c.c., la dichiarazione del donante resta
ferma per un anno, ma se entro l’anno muore il donante, la sua
dichiarazione cade con il fatto stesso della morte e a nulla giova
un’autorizzazione o un’accettazione successiva giacché quest’ultima
non può incontrarsi con la dichiarazione del donante.

Parere 29 agosto 1994, n.2393

L’ente del quale si chiede il riconoscimento e l’approvazione
dello statuto trae origine dalla International Church of the
Foursquare Gospel e si inserisce nel vasto movimento evangelico e
pentecostale. La Sezione rileva che il patrimonio non è idoneo al
perseguimento dei fini istituzionali che l’ente si propone di
raggiungere. L’organizzazione in Italia dell’ente si compone di un
numero di membri non sufficiente a perseguire l’opera di
evangelizzazione e l’organizzazione di attività socio-assistenziali
nell’intero Paese. La struttura organizzativa, come prevista dallo
statuto, non risulta, inoltre, ancora realizzata. E’ utile
l’acquisizione di ulteriori notizie in ordine alla consistenza
patrimoniale, al numero degli adepti in tutto il territorio nazionale,
nonché sulla dislocazione delle Chiese locali e sulla misura e la
frequenza dei versamenti da parte della Missione brasiliana.

Parere 29 agosto 1994, n.2392

Non vi sono ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica di un ente (Pontificia Facoltà Teologica) che si propone
come fini istituzionali la formazione degli aspiranti sacerdoti
nonché l’approfondimento e la promozione delle discipline
teologiche, e che abbia un patrimonio idoneo al conseguimento delle
suddette finalità. Ai fini dell’approvazione dello statuto è
opportuno prevedere che almeno uno dei tre componenti del collegio dei
revisori dei conti sia iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei
conti e indicare chi abbia il potere di estinguere, in che modo ed in
quali casi, la suddetta Facoltà.