Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 07 settembre 1995

Law on Religious Organizations, 7 settembre 1995, così come emendata nel 2002. ART. 1 (TERMS USED IN THIS LAW) The following terms are used in this Law: 1. Religious activities – to adhere to a religion or a faith, to practice cult, religious or ritual ceremonies and to proclaim doctrine; 2. Religious denominations (hereinafter – […]

Decreto Presidente Repubblica 16 maggio 1961, n.676

D.p.r. 16 maggio 1961, n. 676: “Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e approvazione dello statuto” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 190 del 2 agosto 1961) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione 17 ottobre 1949 dei rappresentanti delle parrocchie evangeliche luterane di Bolzano, San Remo, Trieste, Venezia, Firenze, […]

Accordo 15 febbraio 1999

Conventio inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Estoniae, 23 dicembre 1998/15 febbraio 1999. Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia N° 7-2/16740 NOTE VERBALE The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Secretariat of State of the Holy See and has the pleasure to inform that the Government […]

Regolamento 12 febbraio 2002

Churches and Congregations Act, 12 febbraio 2002. CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Art. 1 (Scope of application of Act) 1. The purpose of this Act is to provide the procedure for membership of churches, congregations, associations of congregations, monasteries and religious societies and the regulation of their activities in order for freedom of belief as ensured […]

Decreto Presidente Repubblica 07 marzo 1975, n.192

Decreto del Presidente della Repubblica, 7 marzo 1974, n. 192 con quale, sulla proposta del Ministro dell’interno, viene approvato il nuovo statuto dell’istituto di culto acattolico denominato “Chiesa Evangelica luterana in Italia”, in Roma (in Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154) Registrato alla Corte del Conti il 4 giugno 1975 (omissis) Allegato Statuto della […]

Sentenza 26 febbraio 2004, n.3892

Le controversie circa la validità o l’efficiacia dell’atto
costitutivo di una fondazione rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto il negozio di fondazione integra un atto
di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento
amministrativo di riconoscimento. Pertanto, detto negozio deve
ritenersi regolato, sotto il profilo della validità, dalle norme
privatistiche. Tale disposizioni trovano applicazione anche con
riferimento alle fondazioni ecclesiastiche, non risultando – al
riguardo – di ostacolo la previsione di cui all’art. 20, comma 1,
della Legge n. 222 del 1985, la quale si limiita a disciplinare le
modalità di recepimento nell’ordinamento statale dei provvedimenti di
soppressione o estinzione dell’Ente ecclesiastico da parte della
competente Autorità confessionale, senza incidere in alcun modo sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’Ente e
provvedimento ecclesiastico di creazione o soppressione dello stesso
nel relativo ordinamento.

Statuto 25 gennaio 2004

Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Testo approvato in 2a lettura, Roma 24-25 Gennaio 2004. PREAMBOLO A partire dall’anno 1948 i membri delle comunità evangeliche di Bolzano, Firenze, Genova, Ispra-Varese, Milano, Napoli, Roma, San Remo, Santa Maria La Bruna, Sicilia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste e Venezia si sono uniti, per delibera delle […]

Decreto 10 marzo 2004, n.210

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto di approvazione 10 marzo 2004, n. 210: “Statuto della Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – VISTA la delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in data 19 gennaio 2004 con la quale si apportano modificazioni allo statuto della Fondazione di […]

Sentenza 02 aprile 2002, n.4627

La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i
capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli art. 1 e 16 c.c.,
nè dell’art. 16 preleggi, trovando per essi applicazione la
disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella
generale di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del Concordato tra la
Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, ratificato dall’Italia
con l. 27 maggio 1929 n. 810 (secondo cui “ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti
dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie,
ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese…”);
nè è onere dell’ente ecclesiastico che sia stato convenuto in
giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio “status” di
persona giuridica secondo la legge italiana mediante l’esibizione
dell’atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo
sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso,
nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal
Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in
giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla S.C.
di cassazione) tale “status” risulti incontestato ed incontestabile.