Sentenza 26 febbraio 2002, n.9378
Le modifiche apportate al concordato tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede (mediante l’accordo firmato il 18 febbraio 1984 e per effetto
della Legge 121/1985 di ratifica ed esecuzione) hanno soppresso ogni
ingerenza dello Stato nell’amministrazione dei beni appartenenti agli
enti ecclesiastici, per cui è venuta meno con effetto immediato la
disciplina del controllo dello Stato sugli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione dei patrimoni dei benefici (ora soppressi), ex
articolo 30 del concordato del 1929 ed ex articoli 12 e 13 14 legge 27
maggio 1929, n. 848 e 23 del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.
La conseguenza di questa soppressione fa sì che anche la validità
dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove
disposizioni. (Nella specie, la Suprema Corte, sulla base
dell’enunciato principio, ha ritenuto sussistente la piena efficacia
di un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso tra un
beneficio parrocchiale ed una società a seguito del venir meno della
necessità dell’autorizzazione dell’autorità tutoria “ex lege” n. 848
del 1929).