Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 febbraio 2002, n.9378

Le modifiche apportate al concordato tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede (mediante l’accordo firmato il 18 febbraio 1984 e per effetto
della Legge 121/1985 di ratifica ed esecuzione) hanno soppresso ogni
ingerenza dello Stato nell’amministrazione dei beni appartenenti agli
enti ecclesiastici, per cui è venuta meno con effetto immediato la
disciplina del controllo dello Stato sugli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione dei patrimoni dei benefici (ora soppressi), ex
articolo 30 del concordato del 1929 ed ex articoli 12 e 13 14 legge 27
maggio 1929, n. 848 e 23 del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.
La conseguenza di questa soppressione fa sì che anche la validità
dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove
disposizioni. (Nella specie, la Suprema Corte, sulla base
dell’enunciato principio, ha ritenuto sussistente la piena efficacia
di un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso tra un
beneficio parrocchiale ed una società a seguito del venir meno della
necessità dell’autorizzazione dell’autorità tutoria “ex lege” n. 848
del 1929).

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa
(nella specie, Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di
Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è
premessa sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del
contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso
(nella specie, la Provincia napoletana dei Frati minori), considerato
non solo (facendo applicazione delle norme vigenti in materia di
soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge
20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei
soggetti apparentemente stipulanti – la Chiesa e la Casa religiosa –
che costituiscono soltanto dei beni compresi nel patrimonio della
Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella
persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di
impegnare la responsabilità di quest’ultimo ente spendendone il nome.

Sentenza 22 gennaio 2003, n.3892

La controversia in merito alla validità o all’efficacia dell’atto
costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione
e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il
provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella
giurisdizione del giudice ordinario, poichè il negozio di fondazione
costituisce un atto di autonomia privata, che non partecipa della
natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è
regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme
privatistiche. Inoltre, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica,
non è di ostacolo la disposizione dell’art. 20, comma 1, legge 20
maggio 1985, n. 222, perchè tale norma si limita a disciplinare le
modalità con le quali viene recepito nell’ordinamento statuale il
provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime
l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione, senza incidere sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’ente e
provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica
nell’ambito di quell’ordinamento, dovendosi d’altra parte escludere
che il sindacato sulla validità o sull’efficacia del primo, da
svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato
all’autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione
dell’ente.

Sentenza 27 marzo 2003, n.11346

In materia possessoria, l’art. 704 c.p.c., che prevede che le domande
relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio
petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest’ultimo, non
configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, nè
tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia
o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione
impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul
primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio
e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre
all’identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno
parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio
possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una
perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali
assunte nell’altro giudizio. Nel caso di specie un parroco non può
acquistare per usucapione un immobile concesso alla parrocchia per lo
svolgimento di attività connesse al culto perchè il locale non gli
è stato consegnato “ad personam” ma come rappresentante della
comunità parrocchiale.

Legge regionale 04 novembre 2004, n.19

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 19: “Norme per l’edilizia scolastica”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 10 del 17 novembre 2004) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina gli strumenti per assicurare l’adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture degli edifici scolastici esistenti che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico […]

Legge regionale 16 aprile 2003, n.4

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 17 del 17 aprile 2003) (Omissis) Titolo V – DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI ARTICOLO 120 (Edifici di culto) 1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento […]

Legge regionale 24 marzo 2003, n.3

Legge regionale 24 marzo 2003, n. 3: “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 13 del 27 marzo 2003, Supplemento Ordinario n. 1) (Omissis) ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di servizi alla persona) 1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, […]

Legge regionale 13 febbraio 2003, n.1

Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1: “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 7 del 13 febbraio 2003, Supplemento n. 1) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione) 1. La presente legge, in conformità agli […]

Legge regionale 11 dicembre 2003, n.19

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19: “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 51 del 17 dicembre 2003) Capo I – Disposizioni generali (Omissis) ARTICOLO 2 (Inserimento nell’ambito della rete degli interventi di integrazione sociale) 1. Le istituzioni, […]