Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 aprile 2006, n.173

L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre
2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine
Mauriziano di Torino”), che dispone l’attribuzione, a titolo non
oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
dei “beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e
Valenza”, è illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione. I beni cui la norma impugnata fa
riferimento, già appartenenti all’ente ospedaliero Ordine
Mauriziano, sono stati infatti attribuiti dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine
Mauriziano, costituita con l’art. 2, comma 1, dello stesso
decreto-legge, con lo scopo, tra l’altro, “di gestire il patrimonio
e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il
risanamento finanziario dell’Ente […] anche mediante la
dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito” (art. 2,
comma 4). Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata,
operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del
tutto estranea all’ordinamento sanitario regionale – quale la
Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale,
incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella
materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, in via
esclusiva, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.

Legge regionale 24 dicembre 2004, n.39

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39: “Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte” n. 52 del 30 dicembre 2004) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Piemonte, considerato l’alto valore sociale dell’attività sanitaria svolta dall’Ente ospedaliero “Ordine Mauriziano di Torino”, disciplina, ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge 19 […]

Circolare 15 marzo 2005, n.DIP/2452

Circolare 15 marzo 2005, n. prot. DIP/2452: “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004. Accordo tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale […]

Circolare 14 marzo 2005, n.4

“Circolare concernente l’Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili”, del 14 marzo 2005. […]

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).