Sentenza 22 aprile 1995, n.837
La eliminazione di ogni controllo statale sull’amministrazione degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tranne che per gli
acquisti, sancita dal nuovo Accordo con la Confessione cattolica, non
ha carattere retroattivo, per cui il difetto di autorizzazione
governativa ad una prebenda parrocchiale per l’affitto
ultranovennale di un fondo rustico comporta la inefficacia
dell’atto.