Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 gennaio 2005

Nel caso di pronuncia di nuovi voti presso un altro ordine religioso
deve ritenersi viziato per falsità dei presupposti il provvedimento
di revoca del permesso di soggiorno per motivi religiosi fondato sulla
circostanza della perdita della condizione di religioso per
scioglimento dei voti dall’ordine di origine. Vero è, infatti, che
in base all’art. 645 del codice canonico viene richiesta per
l’assunzione ad un nuovo istituto un attestato dell’ordinario del
luogo o del superiore dell’ordine di precedente ammissione,
finalizzato ad una completa conoscenza della situazione precedente da
parte dei rappresentati del nuovo ordine, ma tale dichiarazione
comunque non sembra costituire condizione di legittimità per
l’ammissione ad un nuovo ordine, ladddove la stessa non risulti in
contestazione ad opera delle competenti autorità ecclesiastiche, nè
risulti essere stato instaurato al riguardo alcun procedimento (artt.
694 e 695 del Codice di Diritto Canonico)a carico del richiedente.