Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 marzo 2009, n.6441

La nozione di “familiare”, risultante dal combinato disposto degli
articoli 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere ampliata, al
fine di ricomprendervi anche i soggetti legati da una stabile
relazione affettiva, realizzata attraverso una convivenza di tipo non
matrimoniale registrata o attestata, per effetto dell’art. 12 della
“Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali” o alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza
(parte integrante del trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia
l’8 agosto 2008). Se è vero, infatti, che la formulazione del
citato art. 9, da un lato, conferma l’apertura verso forme di
relazioni affettive di tipo familiare diverse da quelle fondate sul
matrimonio e, dall’altro, non richiede più come requisito
necessario per invocare la garanzia dalla norma stessa prevista la
diversità di sesso dei soggetti del rapporto, resta fermo che anche
tale disposizione, così come l’art. 12 CEDU, rinvia alle leggi
nazionali per la determinazioni, delle condizioni per l’esercizio
del diritto, con ciò escludendo sia il riconoscimento automatico di
unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dagli ordinamenti
interni, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo
delle relazioni familiari non necessariamente eterosessuali (nel caso
di specie, veniva respinto il ricorso di un cittadino neozelandese
richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, in forza
dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle autorità competenti del
Paese di origine, della sua qualità di partner de facto di un
cittadino italiano).