Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 gennaio 2016, n.34

La sentenza in commento del Tribunale di Como, 14 gennaio 2016 –
Est. A. Petronzi, affronta il delicato caso del risarcimento del danno
da violenza sessuale commessa da un Parroco nei confronti di un minore
(peraltro, affetto da lieve ritardo mentale), che frequentava le
attività pastorali della Parrocchia e rivestiva anche le
funzioni di chierichetto.
Gli attori (il minore e i suoi
genitori) avevano chiesto il risarcimento del danno da reato,
già accertato con sentenza passata in giudicato, non solo nei
confronti del Parroco, reo delle violenze sessuali, ma anche nei
confronti della Parrocchia e della relativa Diocesi.
Il giudice lariano, con approfondita e condivisibile
motivazione, ha ritenuto sussistere (oltre alla responsabilità
civile del reo, già accertata in sede penale) la
responsabilità diretta della Parrocchia e indiretta della
Diocesi.
La responsabilità diretta, ex art.
2043 c.c., della Parrocchia è fondata sul rapporto organico
sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrochia, in ragione della
riferibilità all’ente del comportamento del Parroco, in
quanto la condotta illecita ha trovato occasione nell’esercizio
delle attività proprie della Parrocchia, allorché il
minore era affidato alla cura ed alla vigilanza del Parroco, ed anzi
sfruttando il suddetto contesto di minorata difesa non solo della
vittima, ma anche e soprattutto della famiglia, evidentemente
fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto di assoluta
protezione.
Mentre, la responsabilità
indiretta della Diocesi per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., è
fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto
canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi
(rapporto di preposizione) e sulla circostanza che le funzioni del
Parroco hanno agevolato la commissione del fatto illecito (nesso di
occasionalità necessaria).
Altro aspetto di
rilievo, risolto dalla annotata sentenza, concerne il profilo della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli
obbligati in solido. Parrocchia e Diocesi, infatti, avevano eccepito
la prescrizione nei loro confronti della domanda di risarcimento del
danno, se obbligati in solido, rispetto ai fatti-reato accaduti tra
l’agosto 2003 e l’ottobre 2004.
Il
giudice lariano, premesso che il più lungo termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto-reato, ex art. 2947, comma 3, c.c., si riferisce alla sola
obbligazione principale, collegata al reato, e non anche alle
obbligazioni solidali, ha rilevato che gli effetti interruttivi della
costituzione di parte civile nel processo penale, ex artt. 2943 e 2945
c.c., si sono estesi, a norma dell’art. 1310 c.c., anche nei
confronti dei condebitori solidali, ancorché non abbiano
partecipato al relativo giudizio penale, il cui giudicato si è
formato in data 22.05.2012, mentre l’atto di citazione è
stato notificato ai condebitori solidali in data 10.12.2013.

L’annotata sentenza è stata confermata da
App. Milano 20 marzo 2017 – Pres. est. W. Saresella.


(Fonte: www.altalex.com)

Sentenza 20 gennaio 2014, n.1096

La redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale è
solo una particolare modalità di documentazione, che nulla
toglie alla unicità dell'atto stesso. Se dunque l'atto
è unico, il suo contenuto non può che corrispondere a
ciò che viene effettivamente stipulato secondo quanto accertato
dal giudice di merito: nella specie, la presenza della clausola di
separazione dei beni debitamente sottoscritta dagli sposi. Ne consegue
che ai fini dell'accertamento della suddetta clausola è
possibile basarsi su detto originale benchè non redatto ai fini
della trascrizione nei registri dello stato civile. Ribadito, infatti,
che l'atto negoziale produttivo di effetti giuridici
nell'ordinamento statale a seguito della trascrizione è
unico, a prescindere dalla particolare modalità di
documentazione in doppio originale, va osservato che ciò che
rileva, ai fini dell'accertamento in questione, è
ciò che si ricava dall'esistenza di tale originale, che
è custodito presso la parrocchia, risultando indifferente la
sua destinazione.

Ordinanza 08 ottobre 2012

Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all’art. 2049
c.c., deve rilevarsi come per costante giurisprudenza il preponente
sia responsabile allorché l’instaurarsi del rapporto di
preposizione si ponga in rapporto di occasionalità necessaria
rispetto al fatto di reato, nel senso che proprio il rapporto di
preposizione – con l’attribuzione al preposto di determinati
compiti e responsabilità (nel caso di specie, in qualità di Parroco)
– lo abbia messo nella condizione di potere compiere più
agevolmente il fatto dannoso (nel caso in oggetto, un fatto di reato),
che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe
potuto commettere solo con molta più difficoltà.

Ordinanza 09 maggio 2011

L’immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato
illecito laddove essa travalichi la “normale tollerabilità” (art.
844 c.c.) . In particolare, detto giudizio di tollerabilità deve
elaborarsi tenendo in considerazione la “condizione dei luoghi” e
comparando le contrapposte esigenze, riferibili alla causa del fatto
immissivo e a colui che le subisce. (Nel caso di specie, la pretesa
dei ricorrenti, volta in via cautelare d’urgenza all’adozione di
un provvedimento di interdizione dell’utilizzo parziale degli
impianti sportivi della Parrocchia è apparsa accoglibile laddove
temporalmente circoscritta). Deve, inoltre, rilevarsi che la vicinanza
tra le strutture parrocchiali e i vicini immobili adibiti ad
abitazione  e l’orario mattutino dello scampanio sono circostanze
valorizzabili per inferire una valenza immissiva del conseguente suono
che, in ragione della sua protrazione, può travalicare la
tollerabilità. Nel caso di specie, le concorrenti esigenze, di
tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della parrocchia
(estrinsecazione, quest’ultima, del diritto all’esercizio del
culto, assistito da garanzia sia costituzionale (art. 7) che
legislativa, espressa, quest’ultima, dall’art. 2 della legge
25.03.1985 n. 121, recante le modifiche al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929) sono contemperabili ed entrambe
perseguibili in sede cautelare restringendo temporalmente lo
scampanio delle ore 7,00 entro i venti secondi di rintocchi.

Sentenza 23 dicembre 2010, n.26009

L’interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice
atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia
cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e
abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con
correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’animus
“rem sibi habendi”. Tale manifestazione deve, peraltro, essere rivolta
specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto
in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e, quindi,
tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una
concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. In
sostanza, la semplice disponibilità dell’immobile con i poteri del
detentore non può valere, in difetto di un’idonea prova rilevante ai
sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2, a dimostrare il passaggio dalla
detenzione al preteso possesso “animo domini”, valido agli effetti
dell’acquisto per usucapione (nel caso di specie, il ricorrente –
esponendo di avere acquistato in virtù di usucapione la proprietà di
un fabbricato ad uso abitativo di proprietà di una sua zia – 
conveniva in giudizio la parrocchia a cui l’immobile era stato donato
poco prima di morire dalla proprietaria).

Comunicato 27 agosto 2010

Comunicato 27 agosto 2010: "Fac-simile di modulo per l’iscrizione dei minorenni alle attività di Oratorio (anno 2010-2011)". [dal sito www.chiesadimilano.it, sezione Avvvocatura] Per organizzare l’attività ordinaria di Oratorio le parrocchie chiedono ai genitori dei minorenni una serie di dati attraverso la predisposizione del modulo di iscrizione. A tal proposito è opportuno richiamare l’attenzione a quanto […]

Sentenza 28 settembre 2009, n.20743

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile
conseguente ad un infortunio subito da un minore all’interno di una
struttura – nel caso di specie una il campo sportivo di una parrocchia
– nel corso di una partita di calcio, ai fini della configurabilità
di responsabilità a carico del soggetto organizzatore (nel caso di
specie, un Circolo sportivo), non è sufficiente la sola circostanza
di aver fatto svolgere una gara sportiva, in quanto è necessario che
il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un
fatto illecito, posto in essere da altro minore impegnato nella
partita, ed inoltre che il soggetto organizzatore, in relazione alla
gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le
misure atte ad evitare i danni.

Sentenza 20 marzo 2009, n.6771

La L. n. 205 del 2000, all’art. 6, ha devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria. Ora, la Parrocchia non
è soggetto tenuto all’applicazione della normativa comunitaria.
Infatti, tanto la direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori, quanto le successive direttive del
Consiglio 92/50 e 93/36/CEE (forniture) e 93/37 (lavori pubblici)
richiedono per la insorgenza di detto obbligo che la stazione
appaltante rientri nella categoria degli organismi di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 1, lett. b) di dette disposizioni; e che per
acquistare tale qualifica il soggetto debba possedere cumulativamente,
come più volte precisato dalla Corte di giustizia, i seguenti tre
requisiti: a) essere dotato di personalità giuridica; b) essere un
organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) essere
dipendente strettamente dallo Stato, da enti pubblici territoriale o
da altri organismi di diritto pubblico. Ciò rilevato, per quanto la
Parrocchia sia un ente ecclesiastico riconosciuto ai sensi della L. 20
maggio 1985, n. 222, con effetto anche ai fini civilistici, per il
disposto dell’art. 2 di detta Legge deve ritenersi che la stessa abbia
esclusivamente fine di religione o di culto e che la sua attività sia
rivolta a soddisfare bisogni esclusivamente religiosi, salvo venga
data prova che la medesima persegua anche “attività diverse da quelle
di religione o di culto” o comunque taluna di quelle indicate
nell’art. 15 e art. 16, lett. b della stessa legge, che in astratto
potrebbero essere “specificamente” dirette a soddisfare bisogni di
interesse generale.

Parere 17 gennaio 2007, n.10379

La legge n. 222 del 1985, nello stabilire che “gli enti
ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento
dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti” (art. 4), ha chiarito definitivamente che gli enti della
Chiesa Cattolica, una volta ottenuto dallo Stato il riconoscimento
della personalità giuridica, non sono enti né privati né pubblici,
ma bensì “Enti di un’autonoma organizzazione confessionale, ai
quali lo Stato si è limitato a riconoscere la personalità
giuridica” (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1338 del 14
febbraio 2001). Gli enti ecclesiastici non possono quindi qualificarsi
in via generale come “persone giuridiche private senza fini di
lucro”, con conseguente applicazione degli artt. 55 del D.L.gs. n.
490/1999 e 21 del D.P.R. n. 283/2000, concernenti espressamente
l’alienazione di immobili appartenenti a persone giuridiche private
senza scopo di lucro. Nè si può giungere a diversa conclusione
invocando l’art. 6 dell’Intesa relativa alla tutela dei beni
culturali di interesse religioso (cui è stata data esecuzione con il
D.P.R. n. 571/1996), che prevede che a norma dell’art. 8 della legge
n. 1089/1939 (poi art. 19 del D.Lgs. n. 490/1999) “i provvedimenti
amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del
Ministero per i beni culturali e ambientali, previa intesa, per quel
che concerne le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano”. Se
da un lato, infatti, tale disposizione indica come gli enti
ecclesiastici siano soggetti ai vincoli imposti dalla normativa di
tutela dei beni culturali, dall’altro, tuttavia non pare utile a
dimostrare che tali enti siano destinatari delle disposizioni
contenute nei predetti artt. 55 del D.L.gs. n. 490/1999 e 21 del
D.P.R. n. 283/2000, applicabili alla specifica categoria delle
“persone giuridiche private senza fini di lucro”. Ciò rilevato,
va tuttavia tenuto presente che l’art. 12, comma 1, della L. n.
121/1985 ha affermato il principio secondo cui “La Santa Sede e la
Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
del patrimonio storico e artistico” ed è indubbio che l’art. 55,
comma 3, del D.Lgs. n. 490/1990, nel prevedere che
“L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni”, evidenzia le
particolari finalità di tutela per le quali l’alienazione dei beni
culturali è soggetta ad autorizzazione. Ciò implica che le due Parti
potrebbero indicare come applicabile l’onere suddetto, eliminando
così ogni perplessità derivante dalla formulazione letterale
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1990 nella parte in cui individua i
suoi destinatari.

Sentenza 04 giugno 2008, n.741

L’Intesa tra l’Assessore regionale dei BB.CC.AA. ed il Presidente
della Regione Ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, siglata
l’11 giugno 1997, stabilisce che “Gli Enti e le Istituzioni
Ecclesiastiche a cui i Beni appartengono ne garantiscono la
manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria che non
coinvolge alcun aspetto restaurativo, può essere curata direttamente
dall’Ente o dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i Beni
appartengono. “ (art. 8). Ciò implica, dunque, nei casi di
manutenzione straordinaria di beni monumentali che non comportino
opere di restauro, la possibilità che la progettazione e l’esecuzione
dei lavori sia affidata con incarico fiduciario diretto, purchè non
si tratti di opere assistite da finanziamento pubblico. In
quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione pubblica viene chiamata
a gestire un contributo statale, risultando così tenuta a rispettare
la procedura ad evidenza pubblica.