Sentenza 24 maggio 2006, n.05-1222
Il “Title VII of the Civil Rights Act of 1964” vieta la
discriminazione – specie nell’ambito del lavoro – ma introduce
eccezioni per le chiese ed organizzazioni confessionali, che possono
selezionare il personale in base alla religione o credenza. Questa
deroga permette alle chiese di mettere in atto trattamenti
differenziati fondati sulla religione; tuttavia resta valido anche per
le organizzazioni di tendenza il divieto di discriminazione fondata su
altri fattori. Nel caso di specie, quindi, è ammissibile una causa
sollevata contro una università cattolica per il licenziamento di una
“chaplain” universitaria di sesso femminile. Il licenziamento
sarebbe, infatti, motivato dal sesso della dipendente e non da ragioni
connesse alla religione ed alla dottrina seguita dall’università.
Inoltre la Corte si ritiene competente a giudicare di questo caso,
poiché non riguarda questioni dottrinali o di organizzazione interna
di una chiesa e non viola, quindi, il principio di laicità nè la
Establishment Clause (che esclude la giurisdizione del giudice civile
su questioni di diritto interno delle confessioni religiose).