Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 giugno 2007, n.589

Nel caso in cui l’“esumazione straordinaria”, possa essere chiesta
– secondo regolamento comunale di polizia mortuaria – dai
“familiari” del de cuius, detta espressione deve intendersi nel
senso della esclusione da tale possibilità dei soggetti privi di un
rapporto di parentela (artt. 74/76 c.c.). I legittimati a tale
richiesta possono, pertanto, venire individuati unicamente nella
discendenza e/o ascendenza e collateralità, fino al sesto grado (art.
77 c.c.), mentre una sicura preminenza ha il “matrimonio”, quale
società naturale (art. 29 cost.), che si scioglie con la morte, al
pari di ogni altro rapporto parenterale (mors omnia solvit), fermo
restando gli effetti giuridici della “vedovanza” sul piano del
concetto di “familiare” (Nel caso di specie, veniva ritenuta
legittima la richiesta della vedova, di riesumazione e traslazione
della salma del de cuius, essendo il rilascio dell’autorizzazione in
questione rivolto in favore di un “familiare” particolarmente
qualificato, il coniuge superstite esercente la potestà sulla figlia
minore).

Sentenza 08 maggio 2007, n.158

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevede al primo posto – ai fini del congedo straordinario retribuito
– il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo
convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati
dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal
novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e
materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa
derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della
famiglia di origine.