Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 18 febbraio 2016, n.5341

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez. IV, sent.
30.01.22014, n. 285/2012) ha chiarito che in assenza di una
definizione di conflitto armato interno, la definizione della portata
di questi termini deve essere stabilita sulla base del suo significato
abituale nel linguaggio corrente ovvero una situazione in cui le forze
governative di uno Stato si scontrano con uno i più gruppi
armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra
loro, senza che l’intensità degli scontri armati, il
livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del
conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa
al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione. In
questo senso, la situazione del Pakistan appare, dunque,
particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati
terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi
criminali, scontri e disordini di carattere religioso.

Sentenza 02 febbraio 2007

E’ valido, ai fini del ricongiungimento familiare il matrimonio
celebrato per telefono, se nel paese d’origine di colui che lo ha
contratto tale forma è considerata valida. Infatti la legge 218 del
1995, all’articolo 28, prevede che il giudizio di validità formale
del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del luogo
di celebrazione o della legge nazionale dei coniugi. Pertanto se nel
paese d’origine è prevista la validità del matrimonio celebrato via
telefono, questo deve essere considerato valido in Italia ai fini del
ricongiungimento.