Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 dicembre 2013, n.51059

Secondo costante giurisprudenza la circostanza aggravante dei futili
motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata
da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla
gravità del reato. È anche pacifico che tale circostanza
ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice
della condotta nel fatto che la futilità del motivo a
delinquere è indice univoco di un istinto criminale più
spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.
Nel caso di specie, i motivi che hanno determinato la condotta di un
padre che ha cercato di uccidere la figlia dopo avere appreso che
quest’ultima aveva avuto rapporti sessuali, senza essere sposata
e da minore, con un giovane di fede religiosa diversa da quella
islamica, non possono pertanto – secondo la Suprema Corte adita
– essere definiti futili, non ritenendo lieve o banale la spinta che
aveva indotto l'imputato ad agire.

Orden ministerial 06 marzo 2006, n.644

Ministerio de Justicia. Orden de 6 de marzo, sobre aclaración de la Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia. Artículo primero. Objeto. Esta Orden tiene por objeto aclarar el alcance práctico de la adecuación terminológica a la Ley 13/2005, de 1 de […]

Sentenza 20 ottobre 2005, n.20320

In tema di responsabilità, del medico per omessa diagnosi di
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il
risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento del ginecologo alla obbligazione di natura
contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche
al padre. Ciò deriva infatti dal complesso di diritti e doveri che,
secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non
rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre – e non al
padre – la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza,
poichè, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa
dell’inesatta prestazione del medico, gli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo si riflettono anche sul padre del
concepito. Oltre alla madre, dunque, anche il padre deve perciò
ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto medico e, quindi,
tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può
qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul
piano risarcitorio.