Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2007, n.17441

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ciò premesso, va
rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza
che è pervenuta all’accertamento degli elementi del reato di truffa,
attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta
indicazione del significato dimostrativo loro attribuito, ricostruendo
i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzioni
anche laddove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto
altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunte, in tal modo
dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali,
convincenti ed esatti gli argomenti giustificativi sviluppati nella
prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze degli
appellanti e di averle ritenute prive di fondamento (nel caso di
specie, l’intervento chirurgico di circoncisione maschile, posto in
essere in assenza di reali esigenze terapeutiche ed a carico del
servizio sanitario nazionale, veniva reputato integrare gli estremi
del reato di truffa ai danni di ente pubblico, posto che la
circoncisione rituale non costituisce una prestazione sanitaria
riconosciuta come rimborsabile).

Legge 23 dicembre 1978, n.833

Legge 23 dicembre 1978, n. 833. “Istituzione del servizio sanitario nazionale” (G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.) (omissis) 38. (Servizio di assistenza religiosa). – Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l’unità sanitaria locale […]

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Parere 11 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, per il quale non esistano trattamenti sanitari in grado
di arrestarne l’evoluzione, la richiesa di interrompere il trattamento
terapeutico non voluto è ammissibile e va accolta. Per quanto
riguarda, invece, la possibilità di ordinare ai medici di non
ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché trattasi
di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se tecnicamente
vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare in
un momento successivo la terapia, secondo quanto indicato
nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di
malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita”.

Sentenza 21 gennaio 2006, n.77

Nel pubblico impiego il trattamento economico consegue ad un preciso
inquadramento “autoritativo”, definito nell’ambito
dell’organizzazione dell’ente; ogni doglianza relativa presuppone
pertanto la tempestiva impugnativa dell’atto di riferimento (nel
caso di specie, un cappellano ospedaliero lasciava quale erede
universale l’ente morale ricorrente, il quale avanzava, nei confronti
dell’azienda sanitaria locale, una serie di pretese econimiche
connesse al relativo rapporto di pubblico impiego; pretese considerate
inammissibili dal Tribunale adito, in quanto concernenti atti divenuti
ormai inoppugnabili)

Legge regionale 12 gennaio 2005, n.1

Legge regionale 12 gennaio 2005, N. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia”. (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” del 13 gennaio 2005 N. 6, Supplemento) (Omissis) ARTICOLO 17 (Norme in materia di spesa sanitaria) 1. Al comma 7 dell’articolo 21 della legge […]

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 1997, n.1744

Giunta Regionale della Campania. Delibera 18 marzo 1997, n. 1744: “Ordinamento del servizio di assistenza religioso cattolico nelle strutture di ricovero”. (Omissis) L’Assessore alla Sanità Raffaele Calabrò Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore PREMESSO: -che la legge 23/12/1978 n. 833, all’art.38 prevede sia […]

Sentenza 28 aprile 2006, n.173

L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre
2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine
Mauriziano di Torino”), che dispone l’attribuzione, a titolo non
oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
dei “beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e
Valenza”, è illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione. I beni cui la norma impugnata fa
riferimento, già appartenenti all’ente ospedaliero Ordine
Mauriziano, sono stati infatti attribuiti dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine
Mauriziano, costituita con l’art. 2, comma 1, dello stesso
decreto-legge, con lo scopo, tra l’altro, “di gestire il patrimonio
e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il
risanamento finanziario dell’Ente […] anche mediante la
dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito” (art. 2,
comma 4). Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata,
operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del
tutto estranea all’ordinamento sanitario regionale – quale la
Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale,
incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella
materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, in via
esclusiva, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.

Sentenza 19 dicembre 2003, n.1526/2003

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Sentencia de 19 diciembre 2003, núm. 1526/2003. En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de diciembre de dos mil tres. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, […]

Sentenza 12 luglio 2001, n.769/2001

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Sentencia de 12 julio 2001, núm. 769/2001. En la ciudad de Barcelona, a doce de julio de dos mil uno. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Primera), constituida para la resolución de este recurso, […]