Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 febbraio 2018

CEDU, sez. IV, caso Mockutè c.
Lituania (ric. 66490/09) del 27 febbraio 2018: i giudici di Strasburgo
hanno ritenuto che il ricovero forzato di una persona affetta da
disturbi mentali e il tentativo di 'correggerne' le
convinzioni e pratiche religiose costituiscono violazione
dell'articolo 9 della Cedu. Inoltre, nel rispetto
dell'articolo 8 della Convenzione, i medici e la struttura
ospedaliera non possono divulgare informazioni personali sulla salute
del paziente e dati sensibili inerenti aspetti della sua vita sessuale
e integrità morale.
Nel caso di specie, la Corte ha
rilevato che l'ospedale ha condiviso illegalmente questo tipo di
informazioni e ha violato la libertà di religione della
ricorrente, trattenendola illegalmente e facendole pressione per
'correggere' le sue convinzioni religiose.

Legge regionale 10 aprile 1989, n.12

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 12 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989) Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Servizio di assistenza religiosa […]

Protocollo di intesa 04 giugno 2012

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA E RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIONI SOTTOELENCATE (DIVERSE DALLA RELIGIONE CATTOLICA) PREMESSO: – che l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (di seguito AOSCF) persegue le finalità pubbliche di tutela della salute, di promozione della qualità della vita, di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; 
- che l’assistenza alla […]

Accordo 11 marzo 2009

Accordo tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde, 11 marzo 2009 L’anno 2009, il giorno 11 del mese di marzo TRA La Regione Lombardia, nella persona del Presidente Roberto Formigoni, domiciliato, ai fini del presente accordo presso la […]

Regio decreto 19 ottobre 1934, n.1725

R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725: ” Approvazione della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia”. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia stipulata il 4 ottobre 1934. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1934. Convenzione ospedaliera tra la Santa Sede e […]

Protocollo di intesa 01 aprile 2008

Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, 1° aprile 2008 L’anno 2008, il giorno 1° del mese di aprile, nella sede tra la Regione Toscana, tra la Regione Toscana (…) e la Conferenza Episcopale Toscana […]

Protocollo di intesa 29 febbraio 2000

Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza espiscopale toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, 29 febbraio 2000. L’anno 2000, il giorno 29 del mese di febbraio, nella sede della Presidenza della Giunta regionale della Regione Toscana, Via Cavour n. 18, Firenze tra […]

Deliberazione 03 dicembre 2007, n.890

In data 1° aprile 2008, la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale
Toscana – previa delibera della Giunta regionale toscana 3 dicembre
2007, n. 890 (BUR Toscana 19 dicembre 2007, n. 51) – hanno provveduto
a siglare il rinnovato protocollo d’intesa per la disciplina del
servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero
delle Aziende sanitarie.

Sentenza 02 aprile 2007, n.8088

Le norme ed i principi di tutela, operanti per i rapporti di lavoro
subordinato di diritto privato, non trovano alcun limite alla loro
applicazione nel rapporto del personale dipendente presso enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera
e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario
pubblico. Tale stato di cose, in difetto di disposizioni espresse in
tal senso, non comporta infatti l’assoluta parificazione della
regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro a quelli dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. La cognizione delle
eventuali controversie relative a tali rapporti appartiene, quindi,
alla cognizione del giudice ordinario.

Sentenza 02 aprile 2007, n.3016

I presidi del servizio sanitario nazionale, siano essi pubblici che
privati, vanno considerati in linea di principio su di un piano di
parità, assicurata attraverso un meccanismo di finanziamento del
settore basato sul sistema di remunerazione a tariffa delle
prestazioni sanitarie rese all’utenza, sia per quelle direttamente
erogate dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia per quelle
acquistate, in base ad accordo o contratto, da ogni altra struttura
accreditata. Vi è tuttavia una peculiarità che distingue
l’operatività delle strutture pubbliche da quelle private. I presidi
sanitari pubblici, a differenza degli altri soggetti privati
accreditati, hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti
anche oltre il tetto preventivato, nei limiti ovviamente della loro
capacità operativa determinata dall’assetto strutturale ed
organizzativo. Le strutture private, invece, pur prestando un servizio
pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad
erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del servizio
sanitario nazionale unicamente nei limiti stabiliti negozialmente (nel
caso di specie, veniva riconosciuto come gli atti impugnati tendessero
ad imporre una proposta “contrattuale” essenzialmente basata sul
presupposto di un protocollo di intesa elaborato per la sanità
privata, rispetto al quale la ricorrente – titolare di un ospedale
“classificato”, ex lege n. 132 del 1968 – era estranea).