Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 14 ottobre 2015, n.45

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Adoración Castro Jover, Universidad País Vasco]

Risoluzione 07 settembre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'integrazione sociale delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari (2010/2041(INI)) [edizione provvisoria tratta da www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo – visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, – vista la Parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fissa gli obblighi dell'Unione europea per la […]

Legge regionale 26 maggio 2009, n.13

L.R. Marche 26 maggio 2009, n. 13: “Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati”. Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all’articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel […]

Sentenza 03 ottobre 2008, n.37581

Considerata la sostanziale equivalenza tra discriminazione razziale e
ideologia fondata su superiorità o sull’odio razziale, la propaganda
della ideologia razziale incriminata dalla norma del 2006 (cfr. legge
24 febbraio 2006, n. 85, art. 13) deve ritenersi già prevista nella
norma del 1993 (cfr. legge 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3), laddove
questa puniva non solo la diffusione di ideologie razziali, ma anche
l’incitamento alla discriminazione razziale, poichè la propaganda
altro non è che una diffusione di idee tendente a incitare al
mutamento delle idee e dei comportamenti del pubblico (nel caso di
specie, veniva ritenuto corretta l’interpetazione della Corte di
merito secondo cui i termini “diffonde” e “propaganda” debbono
ritenersi sostanzialmente equivalenti, posto che la diffusione di idee
nella rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesse)

Risoluzione 10 luglio 2008

Parlamento europeo. Risoluzione 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (testo approvato, P6_TA-PROV(2008)0361) Il Parlamento europeo , – visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti […]

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.