Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 dicembre 2009

La ricorrente, un’addetta ai registri dello stato civile,
rifiutava di registrare civil-partnerships; in seguito al suo
licenziamento ha lamentato una discriminazione indiretta nei suoi
confronti, derivante da una legge dello Stato che sarebbe di carattere
neutro e applicabile a tutti e non terrebbe conto delle
“obiezioni” di natura religiosa alle registrazioni delle
unioni civili. La richiesta neutra da parte dello Stato circa lo
svolgimento di pubbliche funzioni è giustificata e il carattere
indirettamente discriminatorio escluso. Il trattamento sfavorevole,
peraltro, non sarebbe fondato sulla religione ma sarebbe derivante
dall’atteggiamento di ostilità della ricorrente verso
comportamenti relativi (anche) all'orientamento sessuale. La
manifestazione del proprio credo non sempre riceve tutela: dal momento
in cui una legge dello Stato prevede le unioni civili (anche tra
persone dello stesso sesso), un pubblico funzionario non può
rifiutare di svolgere la propria professione affermando di essere
contrario, per motivi religiosi, a quella legge .

In
OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, sentenza
18 dicembre 2008, London Borough of Islington v. Miss Ladele

Risoluzione 14 gennaio 2009

Parlamento europeo. Risoluzione 14 gennaio 2009: “Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea 2004-2008”. Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007, – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l’obiettivo di sviluppare l’Unione quale spazio di […]

Sentenza 17 aprile 1991, n.90-42636

L’article L. 122-35 du Code du travail et l’article L. 122-45 du même
Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l’employeur
de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de
ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un
licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective
fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature
de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé
un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Viole les textes
précités la cour d’appel qui pour débouter un aide-sacristain de sa
demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, se borne à mettre en cause les moeurs de ce salarié sans
avoir constaté d’agissements de ce dernier ayant créé un trouble
caractérisé au sein de l’association religieuse qui l’employait.

Ordinanza 21 dicembre 2004

Tribunale di Torino. Ordinanza 21 dicembre 2004, “Rischio di persecuzione connesso alle tendenze sessuali e divieto di espulsione di cittadino extracomunitario”. In OLIR: Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile. Sentenza 25 luglio 2007, n. 16417 ORDINANZA A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.11.2004; Il ricorrente denuncia l’illegittimità del decreto di espulsione per difetto di […]

Sentenza 25 luglio 2007, n.16417

L’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 286/98 stabilisce il divieto di
espulsione dello straniero verso Stati in cui potrebbe essere
sottoposto a persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali. Il semplice richiamo alla rilevanza penale
attribuita all’omosessualità nello stato di origine (nel caso di
specie, il Senegal), tuttavia, non vale di per sé ad integrare gli
estremi del fatto persecutorio, essendo questo configurabile soltanto
laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità
dell’agente. Ai fini dell’accertamento della ravvisabilità o meno
di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, se la legislazione
straniera preveda come reato il fatto in sé dell’omosessualità
ovvero soltanto l’ostentazione delle pratiche omosessuali non
conformi al sentimento pubblico di quel paese. Solo nella prima
ipotesi, infatti, alla stregua dei principi generali di libertà e
dignità della persona, può ritenersi ravvisabile un fatto
persecutorio.

Disegno di legge 25 gennaio 2007

Consiglio dei Ministri. Disegno di legge 25 gennaio 2007 recante: “Norma in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654”. Articolo 1 (modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) 1.All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. […]

Legge 14 novembre 2006

Bill to provide for the solemnisation of civil partnerships; the legal
consequences of civil partnerships; the legal recognition of domestic
partnerships; the enforcement of the legal consequences of domestic
partnerships; and to provide for matters incidental thereto.

Sentenza 26 aprile 2004

Regno Unito. High Court of Justice, Queens Bench Division, Administrative Court. Judgment 26 april 2004. (Case Nos: CO/ 4672/2003; CO/4670/2003; CO/4880/2003; CO/4943/2003; CO/4908/2003; CO/4895/2003) Judgement between The Queen on the application of (1) Amicus – MSF Section, (2) National Association of Teachers in Further and Higher Education, (3) UNISON (4) NASUWT (5) Public & Commercial […]

Legge organica 19 luglio 2006, n.6

LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (B.O.E. 20 julio 2006, núm. 172) Il testo integrale della legge (Omissis) Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito de la educación. 1. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma […]

Sentenza 04 luglio 2006, n.253

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale afferente
all’art. 7, comma 5, della L.R. Toscana n. 63/2004. La norma
impugnata prevede che “La richiesta di un trattamento sanitario, che
abbia ad oggetto la modificazione dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto,
deve provenire personalmente dall’interessato, il quale deve
preventivamente ricevere un’adeguata informazione in ordine allo
scopo e natura dell’intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi
rischi”. Tale disposizione, incidendo sulla materia dell’ordinamento
civile e, precisamente, su quella degli atti di disposizione del
proprio corpo, riguarda dunque un tema riservato all’esclusiva
potestà legislativa statale. In particolare, il trattamento sanitario
che abbia ad oggetto l’adeguamento dei caratteri sessuali
morfologici esterni alla identità psico-sessuale, rientra tra quelli
che, pur determinando una diminuzione permanente della propria
integrità fisica, sono eccezionalmente ammessi dall’ordinamento –
in deroga al divieto di cui all’art. 5 del codice civile – nei
limiti fissati dal legislatore statale con la legge del 14 aprile 1982
n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).