Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 13 marzo 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011 Il Parlamento europeo, – visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, comma due, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), – visto l'articolo 23 della Carta dei diritti […]

Sentenza 21 marzo 2011, n.94

Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2011, n. 94: "Infondate le questioni di legittimita' della l.r. 52/2009 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere) per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l), della Costituzione". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QARANTA, Franco […]

Legge regionale 10 novembre 2009, n.52

L.R. Liguria 10 novembre 2010, n. 52: "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere". (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 25 settembre 2010 ) Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e […]

Sentenza 28 giugno 2010, n.08–1371

Una scuola pubblica può negare il riconoscimento a un gruppo di
studenti che esclude gli omosessuali. La Corte Suprema degli Stati
Uniti ha dichiarato che la scuola può imporre alle organizzazioni
studentesche di carattere ufficiale l’obbligo di accettare tutti gli
studenti che vogliano aderire.
Nel caso di specie, una organizzazione di carattere religioso
(“Christian Legal Society”) impediva l’adesione agli studenti non
cristiani e omosessuali. L’organizzazione, avendo carattere ufficiale
e svolgendo la sua attività in una scuola pubblica, beneficiava di
alcuni privilegi (tra cui la possibilità di ricevere finanziamenti
pubblici) e doveva, secondo la Corte, applicare una politica di
apertura e di rispetto verso tutti gli studenti, anche nei confronti
di quelli che esprimevano idee diverse.

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Un commento alla sentenza in pewforum.org
[http://pewforum.org/High-Court-Rules-Against-Campus-Christian-Group.aspx] (June
28, 2010)

Legge regionale 11 febbraio 2010, n.8

L.R. 11 febbraio 2010, n. 8:  "Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". ( B.U.R. 18 febbraio 2010, n. 17) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione promuove, nell’ambito delle sue competenze, in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sulla identità di […]

Risoluzione 29 aprile 2010, n.1728

Resolution 29 April 2010, n. 1728: "Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity". 1. The Parliamentary Assembly recalls that sexual orientation, which covers heterosexuality, bisexuality and homosexuality, is a profound part of the identity of each and every human being. The Assembly also recalls that homosexuality has been decriminalised in all member […]

Sentenza 29 aprile 2010

Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana,
che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è
legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti “Employment
Equality (Religion or Belief) Regulations 2003. Il licenziamento è
stato infatti motivato da un rifiuto di svolgere le mansioni indicate
nel contratto (nello specifico: fornire terapie di coppia, senza
discriminazioini basate, tra le altre caratteristiche,
sull’orientamento sessuale) e non dalla religione del dipendente.
Inoltre occorre tener presente che, ferma restando la tutela della
libertà religiosa nell’ordinamento britannico, non tutte le
estrinsecazioni del proprio credo e non tutte le convinzioni derivanti
da precetti religiosi sono meritevoli di tutela in una società
democratica, attenta ad offrire un giusto bilanciamento tra i diritti
dei cittadini.

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In OLIR.it:
Sentenza 30 novembre 2009
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5265]: Regno Unito:
McFarlane vs. Relate Avon LTD. Contrasto tra convinzioni religiose e
prestazioni lavorative

Sentenza 15 aprile 2010, n.138

La questione di legittimità degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso», sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. deve
essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una
pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata. Per “formazione
sociale” (ex art. 2 Cost.) deve infatti intendersi ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il
libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di
una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da
annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,
ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge
– il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si
deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento
– che necessariamente postula una disciplina di carattere generale,
finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia
– possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione
delle unioni omosessuali al matrimonio. Ne deriva, dunque, che,
nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento,
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le
forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a
tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in
relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di
un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e
quella della coppia omosessuale, trattamento che la Suprema Corte può
garantire con il controllo di ragionevolezza.

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Un commento alla sentenza in www.associazionedeicostituzionalisti.it:
:: Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto
“garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una
pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista/2010/00/Romboli01.pdf],
di Roberto Romboli

Sentenza 30 novembre 2009

Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana,
che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è
legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti “Employment
Equality (Religion or Belief) Regulations 2003”.