Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 giugno 2015

"This analysis compels the conclusion that same-sexcouples
may exercise the right to marry. The four principles and traditions to
be discussed demonstrate that the reasons marriage is fundamental
under the Constitutionapply with equal force to same-sex
couples."

Fonte del documento:
supreme.justia.com

Codice 21 gennaio 2015

La Corte Suprema della California ha recentemente modificato il
California Code of Judicial Ethics, applicabile a tutti i giudici
della California. Un emendamento approvato lo scorso 21 gennaio 2015
ha eliminato un’eccezione, precedentemente esistente, al divieto
vigente per i giudici californiani di aderire ad organizzazioni che
pratichino discriminazioni sulla base, tra l’altro,
dell’orientamento sessuale (canone 2C). L’eccezione ora
eliminata prevedeva che il predetto divieto non si applicasse con
riferimento alle organizzazioni giovanili non profit, intendendo
così permettere ai giudici di far parte dei Boy Scout
d’America.

Sentenza 11 dicembre 2014, n.G 119-120/2014

In its decision, the Constitutional Court finds that there is no
objective justification for differing provisions based on sexual
orientation which would generally exclude registered partners from
jointly adopting a child. Moreover, this would create unequal
treatment between registered partners when jointly adopting a child
and (same-sex or heterosexual) partners adopting a step child [fonte:
https://www.vfgh.gv.at – Press Release].

Sentenza 11 giugno 2014, n.170

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la
sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei
coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio,
consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi
della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore; viene dichiarata, in via consequenziale,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma
6, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(che ha sostituito
l’art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall’art.
36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluente
variante lessicale, identicamente il contenuto), nella parte in cui
non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione
di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta,
comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto
di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima,
con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Sentenza 07 novembre 2013

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato
disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della
medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per
sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che
sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi
applicazione nel paese d’origine, che ha adottato una siffatta
legislazione, dev’essere considerata una sanzione sproporzionata
o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione (come
stabilito, nel caso di specie, nell’Offences against the Person
Act del 1861 della Sierra Leone (causa C‑199/12), nel Penal Code
Act del 1950 dell’Uganda (causa C‑200/12) e nel Code
Pénal del Senegal (causa C‑201/12).

Décision 17 maggio 2013, n.2013-669

_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Sentenza 27 febbraio 2013, n.2013 SCC 11

Con questa sentenza la Corte Suprema del Canada ha dichiarato la
parziale illegittimità dell’art. 14, c. 1, lett. (b) del
_Saskatchewan Human Rights Code_, nella parte in cui vieta(va) ogni
manifestazione pubblica del pensiero «_that ridicues, belittles or
otherwise affront the dignity_» di persone o gruppi di persone, con
una motivazione proibita dalla legge. È stato, infatti, ritenuto che
simili manifestazioni del pensiero non siano idonee a suscitare nel
pubblico un livello di odio verso il _protected group_ tale da
giustificare una restrizione delle libertà di espressione e di
religione tutelate dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà.
Il Supremo Consesso ha, invece, ritenuto legittima e conforme alla
Carta la residua disposizione della citata norma del _Saskatchewan
Human Rights Code_, laddove proibisce le manifestazioni pubbliche del
pensiero «_that expose[s] and tends to expose to hatred_» persone o
gruppi di persone, sulla base di una caratteristica protetta. Pur
riconoscendo che ciò costituisce una compressione delle libertà di
espressione e di religione, la Corte canadese ha considerato tale
limitazione ragionevole e manifestamente giustificata in una società
libera e democratica, poiché lo scopo della norma è quello di
evitare espressioni pubbliche idonee a determinare successive condotte
discriminatorie o violente nei confronti del _targeted group_, non
quello di prevenire le offese ai sentimenti delle persone. La sentenza
ha, inoltre, ritenuto che l’_hate speech_ rivolto al comportamento
sessuale debba considerarsi riferito anche all’orientamento sessuale
(che è uno dei motivi di discriminazione vietati), atteso che in tal
caso il comportamento concorre in maniera fondamentale ed inseparabile
ad identificare l’orientamento sessuale. Nel caso di specie era
contestata la violazione della richiamata previsione del _Saskatchewan
Human Rights Code_ in relazione a quattro volantini distribuiti da un
attivista anti-omosessuale cristiano che nel testo di essi aveva, tra
l’altro, citato alcuni versetti biblici. In applicazione dei
principi indicati, la Corte nel merito ha concluso per la liceità di
due dei volantini, ritenendo invece che gli altri due integrassero un
_hate speech_, in parziale riforma della sentenza appellata che, pur
considerando legittima la normativa del Saskatchewan, aveva
considerato leciti tutti quattro i volantini.

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(La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
e la stesura del relativo abstract  Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 15 gennaio 2013

Non tutti gli atti ispirati dal credo religioso sono da considerarsi
una manifestazione della libertà religiosa tutelata
dall'art. 9 della CEDU: per godere della protezione di tale
articolo, deve trattarsi di atti "strettamente connessi alla
religione". La libertà di manifestare il credo, tuttavia,
non è limitata agli atti di culto, ma si estende anche ad altri
comportamenti e pratiche. Per quanto riguarda la tutela della
libertà religiosa nel luogo di lavoro, la giurisprudenza della
Corte europea ha spesso affermato che, qualora vi siano delle
restrizioni alla messa in atto di particolari pratiche connesse alla
religione, la libertà dei lavoratori non sarebbe violata nel
caso in cui possano dimettersi e cambiare lavoro. Tuttavia, in primo
luogo questo criterio non è sempre applicabile e deve tener
conto della tipologia delle restrizioni previste; in secondo luogo,
data l'importanza della libertà religiosa per le
società democratiche, occorre valutare se la possibilità
del lavoratore di cambiare impiego sia accettabile, considerato il
contesto e la proporzionalità delle restrizioni poste a tale
libertà.
Per quanto riguarda il divieto di
discriminazione (art. 14, da analizzare congiuntamente all'art. 9
CEDU), la Corte ricorda che risultano vietati sia trattamenti diversi
di situazioni analoghe, sia trattamenti uguali di situazioni
differenti, a meno che non si tratti del perseguimento di un obiettivo
legittimo e ragionevole, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
La proporzionalità (relativa sia
ai limiti alla libertà religiosa, sia alla valutazione della
discriminatorietà di un trattamento) deve essere valutata nel
rispetto del "margine di apprezzamento", ovvero una certa
discrezionalità riconosciuta agli Stati nell'applicazione
dei diritti fondamentali. Nei quattro casi riuniti ed esaminati dalla
sentenza – tutti relativi a controversie avvenute nel Regno Unito a
proposito di pratiche religiose sul luogo di lavoro – la Corte di
Strasburgo ha affermato che:

  • nel caso della prima ricorrente
    (Ms. Eweida), la decisione di British Airways di licenziare una
    hostess che aveva indossato un crocifisso visibile sulla sua divisa
    era da ritenersi non proporzionale e, di conseguenza, i giudici
    nazionali hanno violato il diritto di libertà religiosa nel
    convalidare il licenziamento;
  • nel caso della seconda
    ricorrente (Ms. Chaplin), il divieto di indossare una catenina con la
    croce era invece da considerare proporzionato, perché
    finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei pazienti e dei
    lavoratori di un ospedale pubblico;
  • nel caso della terza
    ricorrente (Ms. Ladele), il rifiuto di registrare le unioni
    omosessuali nel registro dello stato civile era sì un atto
    intimamente connesso al credo cristiano; tuttavia l'intervento
    dello Stato, che ha riconosciuto i medesimi diritti alle coppie
    eterosessuali ed omosessuali, è da ritenersi legittimo e la
    limitazione alla manifestazione del credo è stata
    proporzionale, rientrando nel margine di apprezzamento nazionale la
    valutazione e il bilanciamento dei diritti di non discriminazione
    religiosa e di parità in base all'orientamento
    sessuale;
  • nel caso del quarto ricorrente (Mr. McFarlane),
    analogamente a quello della sig.ra Ladele, le autorità statali
    hanno operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco,
    nell'ambito del loro margine d'apprezzamento, anche tenuto
    conto che il ricorrente aveva volontariamente accettato di svolgere
    attività di consulenza in una società privata, sapendo
    di venire a contatto anche con coppie dello stesso sesso.

(Stella Coglievina)


Le sentenze dei tribunali inglesi:

Eweida
v. British Airways
(Court of Appeal, 12 febbraio 2010)

Eweida v.
British Airways
(Employment Appeal Tribunal, 20 novembre 2008)

Chaplin
v. Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust
(Employment
Tribunal, 21 ottobre 2010)

Ladele v.
London Borough of Islington
(sentenza 15 dicembre 2009)

Caso
McFarlane: Contrasto tra convinzioni religiose e prestazioni
lavorative
(sentenza 29 ottobre 2010)

McFarlane vs.
Relate Avon LTD
(Employment Appeal Tribunal 30 novembre 2009)

Risoluzione 24 maggio 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa [fonte: http://www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo , –  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, –  visti l'articolo […]