Sentenza 15 gennaio 2009, n.620
L’art. 2 della L.r. n. 40/93, coerentemente con la legge quadro n.
266/91, stabilisce che le associazioni di volontariato debbano
rivolgersi esclusivamente a fini di solidarietà verso terzi. Tale
requisito non può ritenersi sussistente nel caso di Confraternita che
non escuda – nel proprio statuto – ogni interesse da parte degli
iscritti alle proprie attività, ma che al contario preveda, quale
finalità principale, che gli aderenti siano destinatari delle
attività di sepoltura ed accompagnamento funebre svolte dalla stessa.