Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 10 agosto 2007, n.19

L.R. Molise 10 agosto 2007, n. 19: “Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise” TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione) 1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. […]

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.