Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto generale 19 dicembre 2007

Congregatio Pro Doctrina Fidei Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris Congregatio pro Doctrina Fidei, ad naturam et validitatem sacramenti sacri ordinis tuendam, vigore specialis facultatis sibi a suprema Ecclesiae auctoritate in casu tributae (cfr can. 30 Codicis Iuris Canonici), in Congregatione Ordinaria diei 19 Decembris 2007, decrevit: Firmo praescripto can. 1378 Codicis Iuris […]

Decisione 23 febbraio 1999

Decision of the Government n. 280 of February 23, 1999 On Approval of the Regulations on Invitation of Foreign Clergymen to the Republic of Belarus and their Activities on its Territory. In accordance with the Law of the Republic of Belarus “On religious liberty and religious institutions” the Council of Ministers of the Republic of […]

Sentenza 05 luglio 1971, n.169

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.