Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 dicembre 2014, n.26213

Dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt.
796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze
straniere, discende la necessità dell'accertamento che
l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii (con
seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione)
sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da
questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota
soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni
la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel
cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del
legittimo affidamento incolpevole (Cass. 5 marzo 2012, n. 3378; Cass.
10 novembre 2006, n. 24047). Nella specie l'affidamento
incolpevole era stato espressamente escluso dalla sentenza che aveva
attribuito efficacia alla sentenza ecclesiastica.

Sentenza 11 novembre 2014, n.24001

L’ordinamento italiano – per il quale madre è colei che
partorisce (art. 269, terzo comma, c.c.) – contiene all’art. 12,
comma 6 della legge n. 40 del 2004, un espresso divieto, rafforzato da
sanzione penale, della surrogazione di maternità. Tale divieto
è certamente di ordine pubblico, come suggerisce la previsione
della sanzione penale, di regola posta a presidio di beni giuridici
fondamentali. Vengono infatti qui in rilievo la dignità umana –
costituzionalmente tutelata – della gestante e l'istituto
dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si
pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale
istituto l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di
genitorialità priva di legami biologici con il nato. In questo
senso, nel caso di specie, sia il certificato di nascita ucraino (sul
quale i genitori basano il rapporto di filiazione con il minore), sia
la stessa legge ucraina sulla maternità surrogata sono contrari
all’ordine pubblico italiano. Al primo, dunque, non può
essere riconosciuta efficacia ai sensi dell’art. 65 della legge
n. 218 del 1995, mentre la seconda non può trovare applicazione
ai sensi dell’art. 16 della medesima legge.

Sentenza 17 luglio 2014, n.16380

Ai fini specifici che rilevano in questa sede, ovvero la
composizione del contrasto giurisprudenziale in merito alla fatto se
la convivenza prolungata possa rappresentare una condizione di
violazione dell’ordine pubblico interno (ostativa dunque della
dichiarazione d’efficacia nell’ordinamento civile della
sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice
ecclesiastico), il Collegio ritiene di potere prendere a riferimento
– in ragione delle strette analogie tra le due fattispecie
– i commi 1 e 4 dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983
(Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito
dall’art. 6, comma 1 della legge n. 149 del 2001, secondo i
quali “L’adozione è consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tra anni". Al riguardo, la Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi tra l’altro sulla
legittimità di tale disposizione originaria, nella parte in cui
disponeva che ai fini della adottabilità che i coniugi
potessero vantare anche una convivenza prematrimoniale di almeno 10
anni, ha sul punto precisato di appoggiare la “scelta adottata
dal legislatore italiano che, al pari di numerosi legislatori europei,
intende il matrimonio … non solo come ‘atto
costitutivo’ ma anche come ‘rapporto giuridico’,
vale a dire come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza
matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere
insieme”; ed ha dichiarato infine che “il criterio dei tre
anni successivi alle nozze si configura come requisito minimo
presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto
matrimoniale” (n. 2 delle considerazioni in diritto, della
sentenza n. 281 del 1994): dalla lettura di tali disposizioni pare
evidente la loro possibile riferibilità alle fattispecie in
esame (in particolare, gli argomenti fondati sulla distinzione
matrimonio-atto e matrimonio rapporto, sulla valorizzazione della
convivenza coniugale con le caratteristiche di stabilità ed
omogeneità, e soprattutto sul criterio dei tre anni successivi
alle nozze). Ciò porta ad affermare che la convivenza dei
coniugi, protrattasi per almeno tra anni dalla celebrazione del
matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica
disciplinata da norme di “ordine pubblico interno
italiano”, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1 della
Costituzione e del principio supremo di laicità dello Stato,
osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità del matrimonio concordatario.


[così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 3 dicembre 2013. Depositata in cancelleria il
17 luglio 2014]


cfr. in OLIR.it.
Corte
di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 1780 del 2012

Corte
di Cassazione. Sezione I Civile, sentenza n. 9844 del 2012

Corte
di Cassazione. Sezione I Civile, sentenza n. 8926 del 2012

Corte
di Cassazione, Sezione, I Civile, sentenza n, 1343 del 2011

Corte
di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18 luglio
2008, n. 19809

Sentenza 17 luglio 2014, n.16379

Ai fini specifici che rilevano in questa sede, ovvero la
composizione del contrasto giurisprudenziale in merito alla fatto se
la convivenza prolungata possa rappresentare una condizione di
violazione dell’ordine pubblico interno (ostativa dunque della
dichiarazione d’efficacia nell’ordinamento civile della
sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice
ecclesiastico), il Collegio ritiene di potere prendere a riferimento
– in ragione delle strette analogie tra le due fattispecie
– i commi 1 e 4 dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983
(Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito
dall’art. 6, comma 1 della legge n. 149 del 2001, secondo i
quali “L’adozione è consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tra anni". Al riguardo, la Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi tra l’altro sulla
legittimità di tale disposizione originaria, nella parte in cui
disponeva che ai fini della adottabilità che i coniugi
potessero vantare anche una convivenza prematrimoniale di almeno 10
anni, ha sul punto precisato di appoggiare la “scelta adottata
dal legislatore italiano che, al pari di numerosi legislatori europei,
intende il matrimonio … non solo come ‘atto
costitutivo’ ma anche come ‘rapporto giuridico’,
vale a dire come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza
matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere
insieme”; ed ha dichiarato infine che “il criterio dei tre
anni successivi alle nozze si configura come requisito minimo
presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto
matrimoniale” (n. 2 delle considerazioni in diritto, della
sentenza n. 281 del 1994): dalla lettura di tali disposizioni pare
evidente la loro possibile riferibilità alle fattispecie in
esame (in particolare, gli argomenti fondati sulla distinzione
matrimonio-atto e matrimonio rapporto, sulla valorizzazione della
convivenza coniugale con le caratteristiche di stabilità ed
omogeneità, e soprattutto sul criterio dei tre anni successivi
alle nozze). Ciò porta ad affermare che la convivenza dei
coniugi, protrattasi per almeno tra anni dalla celebrazione del
matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica
disciplinata da norme di “ordine pubblico interno
italiano”, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1 della
Costituzione e del principio supremo di laicità dello Stato,
osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità del matrimonio concordatario.

[Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni
Unite Civili, il 3 dicembre 2013. Depositata in cancelleria il 17
luglio 2014]


Si veda:
Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n. 712


cfr. in OLIR.it.

Sentenza 04 giugno 2012, n.8926

La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del
matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano
tale istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo
dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.

Sentenza 20 gennaio 2011, n.1343

L’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per
la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare
incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali
(cfr. Cass. S.U. 19808/2008). Ne consegue che, riferita a
daterminate situazioni invalidanti, la successiva prolungata
convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione,
del rapporto che ne è seguito, incompatibile con il successivo
esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione. Deve pertanto
rirenersi ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della
procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro, la particolarmente
prolungata convivenza oltre il matrimonio.

————————-
Per approfondire in OLIR.it:
Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18
luglio 2008, n. 19809 [https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 6 marzo 2003, n.
3339 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 12 luglio 2002, n.
10143 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1376]

Sentenza 15 settembre 2009, n.19808

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per difetto
del consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei
coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome
comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i
doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso,
non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità
contemplata dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Sentenza 15 gennaio 2009, n.814

La dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza
ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario
per esclusione del “bonum prolis”, nella ipotesi in cui detta
intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata
dall’altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell’ordine pubblico,
nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra
i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di
diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto
all’ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di
quest’ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono
l’istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n.7128 del 1982;
Cass. n. 2678 del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875 del
1988).

Sentenza 11 novembre 2005, n.21865

La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.

Sentenza 08 giugno 2005, n.12010

In tema di delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, la
presunta violazione dell’articolo 6, par. 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo non può essere proposta per la prima
volta in sede di ricorso in Cassazione, qualora tale censura non sia
stata già compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello
(Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01). Nè detta questione risulta
rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alle modalità di un
giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i
cui eventuali vizi debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2
e 3, del comma 1 dell’articolo 797 Cpc, il quale risulta connotato
da ultrattività in subiecta materia (Cassazione, 8764/03), nonostante
l’avvenuta abrogazione (articolo 73, legge 218/95), perché
espressamente richiamato dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo
addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana
e la Santa sede, ratificato con legge 121/85. Al giudice d’appello
è inoltre inibito, in sede di delibazione della sentenza dichiarativa
della nullità matrimoniale per simulazione del consenso, il riesame
del merito del materiale probatorio acquisito nel giudizio
ecclesiastico circa l’effettiva esistenza della riserva mentale
(Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94), dovendo altresì quest’ultimo
motivare – in ordine alla conoscenza o conoscibilità di essa da parte
dell’altro coniuge – sulla base delle risultanze emergenti dalla
sentenza delibanda.