Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 febbraio 2008, n.6605

L’istituto dell’espulsione si colloca in un quadro sistematico che,
pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede
regolati in modo diverso l’ingresso e la permanenza degli stranieri
nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo
o rifugiati, ovvero di c.d. «migranti economici». Ne consegue che,
mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di
condizioni personali o sociali preclude l’espulsione o il
respingimento dello straniero (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del
1998), analoga efficacia «paralizzante» è negata, in linea di
principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda categoria.

Sentenza 18 gennaio 2008, n.2907

In caso di mancato ottemperamento dell’ordine di allontanamento di
cittadino straniero, il quale affermi la sussistenza di un
giustificato motivo per tale inosservanza nella condizione di
omosessualità dello stesso, occorre che il giudice del merito, ai
fini della disapplicazione di detto provvedimento, accerti che – nel
paese d’origine del ricorrente – sia penalmente sanzionata
l’omossesualità come pratica personale.