Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 maggio 2007, n.1482

Il Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 – al n. 5,
lett. a) – dispone che l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è
impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati,
d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”. Ciò premesso,
non pare dubbio dunque che, ai fini dell’eventuale partecipazione a
concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica, sia
necessario il possesso del riconoscimento di tale idoneità,
valutazione spettante esclusivamente alla Chiesa cattolica, secondo le
intese concordatarie raggiunte. Pertanto, in mancanza di ciò,
l’Autorità amministrativa italiana non può in ogni caso surrogarsi
all’Autorità ecclesiastica, anche qualora si supponga che
quest’ultima abbia indebitamente opposto un rifiuto
all’interessato. La procedura di revoca, infatti, è interna
all’ordine ecclesiastico, e l’eventuale violazione delle norme
canoniche non è sindacabile dall’Amministrazione civile, che si
deve limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento
stesso.

Decreto Presidente Repubblica 23 giugno 1990, n.202

D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202: "Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 172 del 25 […]

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. (da Suppl. ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994) (omissis) CAPO III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose Sezione I – Insegnamento della religione cattolica Art. 309 – Insegnamento […]

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

Sentenza 14 novembre 2002, n.574

Il controllo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle
decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è
circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi
concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato
rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice
amministrativo, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio
della funzione giurisdizionale, cui attengono gli errori in iudicando,
giacché detti errori esorbitano dai confini dell’astratta valutazione
di sussistenza degli indici definitori della materia ed attengono
all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla
legge al giudice amministrativo, investendo quindi l’accertamento
della fondatezza o meno della domanda. (Nella specie – chiamato a
giudicare della legittimità del diniego di conferma, da parte del
preside di istituto scolastico, di un insegnante di religione a
seguito della revoca della dichiarazione di idoneità da parte
dell’ordinario diocesano e del conferimento dell’incarico ad altro
insegnante, in un caso nel quale l’ordinario diocesano aveva,
contestualmente alla revoca, riconosciuto detta idoneità al primo
insegnante per altro istituto scolastico – il Consiglio di Stato aveva
annullato l’atto impugnato, ritenendo la dichiarazione di idoneità e
di revoca da parte del vescovo atto endoprocedimentale finalizzato al
provvedimento finale, in quanto tale suscettibile di valutazione sotto
il profilo della conformità ai criteri di ragionevolezza e di non
arbitrarietà; le S.U., investite del ricorso dell’istituto
scolastico, lo hanno dichiarato inammissibile, in quanto risolventesi
in una non consentita prospettazione di “errores in iudicando”).

Legge regionale 19 gennaio 2001, n.3

Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3: “Norme per l’istituzione ed il funzionamento del dipartimento regionale di genetica”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 2 del 31 gennaio 2001) (Omissis) Art. 5 (Comitato etico) 1. Per i problemi etici connessi alle attività svolte dal Dipartimento di genetica è istituito un Comitato etico con il […]

Delibera 30 dicembre 1987

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 30 dicembre 1987: “Riconoscimento della idoneità ad insegnare la religione cattolica al personale docente e di ruolo nelle scuole materne ed elementari” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) L’Ordinario diocesano, salvo il caso di revoca dichiarata, riterrà di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole […]

Delibera 27 marzo 1999

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 27 marzo 1999: “Statuti degli Istituti per il sostentamento del clero”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1999) § l. La lett. b) dell’art. 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata: “Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione: … b) deliberare […]

Protocollo di intesa 21 marzo 2005

Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, del 21 marzo 2005. L’anno 2005, il giorno 21 del mese di marzo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) Ospedale […]

Legge 21 gennaio 2005, n.4

Legge 21 gennaio 2005, n. 4: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 16 del 21 gennaio 2005) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno […]