Ordinario diocesano
Ordinanza ministeriale 20 marzo 2015, n.8
Nota 28 luglio 2014, n.7715
Ordinanza ministeriale 03 aprile 2012, n.26
Ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, n.64
In OLIR.it.
Testo integrale dell’Ordinanza ministeriale
[/areetematiche/documenti/documents/om%20utilizzazioni%202011-12.pdf]
Sentenza 13 maggio 2011, n.770
In assenza di un formale atto di sconsacrazione la concessione
edilizia che permette la trasformazione ad uso ufficio di una cappella
privata viola il secondo comma dell’art. 831 c.c., posto che tale
norma impedisce la sottrazione degli edifici destinati al culto
pubblico della religione cattolica, anche se di proprietà privata, in
assenza di un idoneo atto in tal senso dell’autorità ecclesiastica
competente.
Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666
Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.
Contratto collettivo 15 luglio 2010
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011. L'anno 2010 il giorno 15 del mese di luglio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con […]
Sentenza 06 aprile 2010, n.1911
Nella deliberazione del consiglio d’istituto, con cui viene
autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle
comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto
discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione
cattolica, dal momento che tale visita programmata non può essere
definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo
la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma
assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a
evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo
della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione
di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.
In OLIR.it: TAR Veneto. Sentenza 15 novembre 2007, n. 3635 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4469]
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Per approfondire: cfr., contra, TAR Veneto sentenza 20 dicembre 1999,
n. 2478; e TAR Veneto sentenza 2 marzo 1995, n. 489