Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Linee guida 19 marzo 2008

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione Miriam Abu
Salem, Università della Calabria

Sentenza 25 maggio 2011, n.20979

Se da un lato è innegabile che lo studio della Bibbia non rende
necessaria per il detenuto la costante e sistematica presenza del
ministro del culto, dall’altro neppure può escludersi che
l’approfondimento di tali testi richieda talvolta l’assistenza del
ministro del proprio culto. Tale fattispecie può dunque essere
ricondotta al disposto dell’art. 26, comma 4 dell’ord. pen., secondo
cui il detenuto appartenente a religione diversa dalla cattolica ha
diritto di ricevere, su sua richiesta, l’assistenza del ministro del
proprio culto. In questo senso, il termine “assistenza” adoperato
dalla norma deve cioè essere inteso come presenza materiale e
spirituale del ministro del culto, che aiuti il fedele ad approfondire
lo studio dei testi religiosi. Per tale motivo non pare possibile
negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di geova,
per il quale è fondamentale lo studio della bibbia – almeno una
qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine
di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando
l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare
l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.

Ordinanza 29 marzo 2012

Anche in applicazione dell’art. 3, comma 1, della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, l’evento familiare di particolare
gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2°
comma dell’art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato
da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai
quali l’assenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare
il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (nel caso
di specie, veniva concesso al genitore detenuto di assistere alla
Prima Comunione della figlia e di recarsi al successivo rinfresco).

Legge regionale 14 febbraio 2005, n.8

Legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8: “Disposizioni per la tutela dell persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Lomabrdia” n. 7 del 18 febbraio 2005, Supplemento ordinario n. 1) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e il […]