Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 gennaio 2011, n.8

E’ infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art.
48, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2009 – promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione – nella parte in cui
prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale 
nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano»
anche «alle forme di convivenza» di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la citata
disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere i) e l),
della Costituzione, poiche’ il richiamo operato dal legislatore
regionale alle «forme di convivenza», di cui al citato d.P.R. che,
nel definire la «famiglia anagrafica», ricomprenderebbe «l’insieme
delle persone legate da vincoli affettivi», eccederebbe le competenze
regionali ed  invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle
materie di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e
dell’«ordinamento civile». La censura si fonda infatti sull’erroneo
presupposto interpretativo, secondo cui il legislatore regionale ha
inteso disciplinare tali forme di convivenza. Viceversa, la norma
impugnata si limita ad indicare l’ambito soggettivo di applicazione
dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell’accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi senza introdurre alcuna
disciplina sostanziale delle forme di convivenza. Pertanto, essa
risulta inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo
Stato.
 

Circolare 19 novembre 2010

Circolare ministeriale 19 novembre 2010: "Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento". Sono pervenute a questi Ministeri alcune richieste di parere, formulate dai Comuni, relativamente alla possibilità che gli stessi possano istituire appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o rifiutare […]

Parere 23 febbraio 1994, n.920/93

Le modifiche statutarie delle fondazioni di culto devono essere
adottate con atto pubblico atteso che tali enti, ancorché ascrivibili
al novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, lungi
dall’appartenere alla costituzione gerarchica della Chiesa, non
sono, al pari delle associazioni, figure tipiche dell’ordinamento
canonico bensì di quello civile. Pertanto, applicandosi a detti enti
le disposizioni concernenti la forma pubblica dell’atto costitutivo,
dello statuto e delle loro variazioni, è sospesa l’emissione del
parere in attesa dell’adempimento della prescritta formalità.