Ora di religione
Sentenza 22 giugno 1992, n.290
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett.
b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, nella parte
in cui non prevedono — almeno per la scuola elementare —
l’obbligatoria collocazione della religione cattolica all’inizio o
alla fine delle lezioni. Lo stato di non obbligo vale, infatti, a
separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di
libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere
richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi
rapporto con la libertà religiosa le modalità di impegno o
disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della
scuola.