Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 1982, n.16

L’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), è costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo
alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da
minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici
ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 del
codice civile. E’ costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma
dell’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui
non dispone che l’autorità giudiziaria decida sull’opposizione anche
quando questa sia fondata sulla causa indicata nell’art. 84 del codice
civile.

Varie 03 giugno 2003

Congregazione per la Dottrina della Fede: “Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali”, 3 giugno 2003. (omissis) INTRODUZIONE 1. Diverse questioni concernenti l’omosessualità sono state trattate recentemente più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo II e dai competenti Dicasteri della Santa Sede. Si tratta infatti di un fenomeno morale e sociale inquietante, […]

Sentenza 08 novembre 1993, n.328

Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce 
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho   de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).

Sentenza 20 luglio 1994

Non è legittimo respingere la richiesta di un’associazione per
l’annullamento dei deliberati d’una assemblea di comproprietari
avversi alla destinazione al culto dei locali di proprietà
dell’associazione medesima, siti nel condominio, senza precisare
perché l’attività di culto sarebbe di natura tale da determinare
inconvenienti e rischi maggiori rispetto alla destinazione dei locali
per uso misto d’abitazione e di uffici professionali e commerciali,
previsto dal regolamento cui risultano vincolati i condomini.

Sentenza 14 ottobre 1995, n.16

Deve essere accolto il ricorso in opposizione al decreto di stato di
adottabilità proposto dalla madre naturale, cittadina straniera
(nella specie, tunisina) e deve invece procedersi ad una adozione in
deroga ai sensi dell’art. 44 lettera c) L. 184/1983, che permetta
alla madre naturale di continuare a vedere il figlio, qualora ciò sia
confacente agli interessi di quel minore che si trovi ad avere la
madre naturale e i coniugi affidatari appartenenti a due culture
differenti e a due religioni diverse e che sia comunque riuscito a
crescere in modo sano ed armoniosa, e ciò al fine di tutelarne le
radici storiche.

Ordinanza 25 gennaio 1993

Il giudizio di finita locazione di un immobile destinato
all’esercizio pubblico del culto ebraico che sia stato instaurato
dal proprietario anteriormente alla legge 8 marzo 1989, n. 101, non
esclude l’applicabilità della predetta legge se la scadenza della
locazione o la data di rilascio risultano fissate per un tempo
successivo all’entrata in vigore della stessa, dovendosi altresì
ritenere che, in ogni caso, il recupero dell’immobile non concreta
l’automatica sottrazione di esso alla destinazione di culto.
L’applicazione dell’art. 15 della legge n. 101 deve avvenire
interpretando la norma conformemente alla Costituzione, ossia nel
senso che a rilevare non è la salvaguardia soggettiva di singoli
conduttori o occupanti, ma la tutela oggettiva del luogo, perché esso
sia disponibile all’uso da parte dei fedeli. Va, quindi, rigettata
l’istanza di sospensione dell’esecuzione fondata dal conduttore
dell’immobile sul convincimento che il rapporto locatizio debba
intendersi procastinato sine die, almeno finché non cessi la
destinazione; mentre, il relativo procedimento di opposizione
all’esecuzione deve essere rimesso al tribunale competente, una
volta separato da quello relativo all’opposizione ai singoli atti
esecutivi che si rinvia per la definizione.

Ordinanza 08 febbraio 1993

É illegittimo il ricorso all’assistenza della forza pubblica da
parte dell’ufficiale giudiziario nel compimento di atti esecutivi
promossi nei confronti del conduttore di un immobile di proprietà
privata adibito all’esercizio pubblico del culto ebraico, stante il
chiaro disposto dell’art. 15 della legge 8 marzo 1989, n. 101, che
deve considerarsi applicabile anche ai luoghi di culto ebraico aperti
al pubblico per i quali sia stato ottenuto giudizialmente il rilascio
per finita locazione.