Sentenza 02 febbraio 1982, n.16
L’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), è costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo
alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da
minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici
ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 del
codice civile. E’ costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma
dell’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui
non dispone che l’autorità giudiziaria decida sull’opposizione anche
quando questa sia fondata sulla causa indicata nell’art. 84 del codice
civile.