Sentenza 04 giugno 2008, n.741
L’Intesa tra l’Assessore regionale dei BB.CC.AA. ed il Presidente
della Regione Ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, siglata
l’11 giugno 1997, stabilisce che “Gli Enti e le Istituzioni
Ecclesiastiche a cui i Beni appartengono ne garantiscono la
manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria che non
coinvolge alcun aspetto restaurativo, può essere curata direttamente
dall’Ente o dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i Beni
appartengono. “ (art. 8). Ciò implica, dunque, nei casi di
manutenzione straordinaria di beni monumentali che non comportino
opere di restauro, la possibilità che la progettazione e l’esecuzione
dei lavori sia affidata con incarico fiduciario diretto, purchè non
si tratti di opere assistite da finanziamento pubblico. In
quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione pubblica viene chiamata
a gestire un contributo statale, risultando così tenuta a rispettare
la procedura ad evidenza pubblica.