Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 24 gennaio 1985, n.4

L.R. Liguria 24 gennaio 1985, n. 4: “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”. (da BUR Liguria N. 6 del 6 febbraio 1985) ARTICOLO 1 Finalità La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in […]

Legge regionale 09 agosto 1999, n.64

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 64: “Contributo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana”. (BUR Abruzzo n. 34 del 31 agosto 1999) (omissis) ARTICOLO 8 Modalità di partecipazione ai contributi La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 attraverso la concessione di: 1. Contributi in conto rata per mutui da […]

Legge regionale 23 settembre 1998, n.89

Legge regionale 23 settembre 1998, n. 89: “Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell’art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e […]

Legge regionale 10 marzo 1998, n.13

Legge regionale Abruzzo 10 marzo 1998, n. 13, “Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alle leggi regionali 31 maggio 1994, n. 32. Disposizioni in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1985, n. 10 concernente le nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1997, n. 10 […]

Sentenza 08 febbraio 2007, n.141

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, “il contributo
di costruzione non è dovuto: … c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici”. La legge della Regione Calabria n. 21/1990 (recante
“Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei
servizi religiosi”) prevede, inoltre, all’art. 4 che “ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell’applicazione
della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi
religiosi: … c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero
pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di
accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro (comma 1). Lo
stesso articolo 4 della citata legge regionale specifica pure (comma
3) che “in relazione al disposto dell’art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al
precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione
secondaria”. Ciò posto, le casa religiosa di accoglienza –
strutturalmente destinata ad ospitare i pellegrini che si recano
all’annesso Santuario – è, dunque, riconducibile, anche avuto
riguardo alle sue caratteristiche in concreto, alla categoria degli
“immobili adibiti nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività
educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro
che non abbiano fini di lucro”, prevista dal sopra riportato art. 4
della legge regionale Calabria n. 21/1990, con conseguente esclusione
del versamento del contributo di costruzione.

Legge 28 gennaio 1977, n.10

Lerre 28 gennaio 1977, n. 10: “Norme per la edificabilità dei suoli” [Legge Bucalossi](*) (* Legge parzialmente abrogata dall’art. 136, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..) (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 29 gennaio 1977) Art. 1. (Trasformazione urbanistica del territorio e […]

Sentenza 13 dicembre 2005, n.7078

La destinazione agricola di un’area non è di per sè di ostacolo alla
realizzazione di edifici di culto, considerato che tutte le opere di
urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate,
corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a
valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di
destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale.

Sentenza 14 dicembre 2004, n.8026

L’edificio di culto rientra tra le attrezzature “pubbliche” o
“collettive”, cui sono destinate “adeguate aree”, individuate
in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali. Pertanto
il diniego di concessione edilizia di un edificio di culto dei
Testimoni di Geova è legittimo, in quanto l’inserimento di un’area in
zona urbanistica B2 di p.r.g., per la quale lo strumento urbanistico
prevede la destinazione a “residenza”, “attività terziarie e
ricettive” ed altre minori, ma non anche ad attrezzature “pubbliche”
o “collettive”, non consente che nella zona possa essere
realizzato un edificio di culto. L’utilizzazione ad “attrezzature
collettive” degli immobili da costruire è rilevante sia ai fini
della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, sia, e
necessariamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia,
giacché, altrimenti, verrebbero vanificate le scelte emerse in sede
di pianificazione. Anche per quanto riguarda la realizzazione
materiale di opere di interesse collettivo, dunque, l’esercizio
delle tradizionali facoltà proprietarie risulta costretto nel vigente
sistema della pianificazione, nel quale, come è noto, spetta al
pubblico potere (in specie al Comune) governare ed ordinare il
territorio, con l’obiettivo di razionalmente programmare ed indicare
(anche) quelle zone, in cui si collocano le attività di interesse
collettivo, con conseguente conformazione del tanto discusso “ius
aedificandi”. Né potrebbe validamente affermarsi che su un’area
di sua proprietà, il soggetto privato possa realizzare, senza alcun
costo né diretto né indiretto a carico di terzi, una scuola, un
impianto sportivo, un centro sociale, una chiesa od un edificio per
servizi religiosi.

Varie 01 giugno 2005

Vicario episcopale di Brescia. “Indirizzi per l’applicazione della nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio”. CURIA DIOCESANA – BRESCIA VICARIATO PER GLI AFFARI ECONOMICI IL VICARIO EPISCOPALE Molto Reverendo Signor Parroco Edilizia di culto: Indirizzi per l’applicazione della nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per […]

Decreto ministeriale 25 maggio 2005

Decreto ministeriale 25 maggio 2005: “Modalita’ operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni per imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 151 del 1 luglio 2005) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del […]