Sentenza 27 ottobre 2014, n.5320
Le esenzioni dai contributi concessori spettano nei casi previsti
dalla legge quando è rilasciato un atto abilitativo, comunque
denominato, in attuazione di una previsione urbanistica:
l’autorità che pianifica il territorio, nel prevedere le
varie destinazioni, può così determinare quali somme
possano essere successivamente pagate, nella fase di attuazione dello
strumento urbanistico. Quando invece si è in presenza di un
immobile abusivo, non spetta alcuna esenzione: può spettare una
riduzione degli oneri – in sede di rilascio di una sanatoria o
di un condono – solo nei casi espressamente previsti dalla
legge. Tale principio è stato applicato nel caso di specie
(realizzazione di un edificio, poi destinato al culto, sine titulo
cioè emanato per volontà privata senza alcuna previsione
specifica del piano urbanistico), ritenendo applicabile unicamente la
riduzione prevista dall’art. 34, comma 7, lett. c), della legge
n. 47 del 1985 (ovvero riduzione di un terzo dell’oblazione
qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva,
culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto).