Sentenza 23 gennaio 2013, n.3339
Le “opere di carità” rappresentano un “servizio” tipico del
ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine
o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai poveri della
parrocchia – sicché modeste elargizioni a persone bisognose o
indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell’attività dei
parroci. Nel caso di truffa ai danni di un parroco deve pertanto
ritenersi sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, c.p.
(avere commesso il fatto nei confronti in un ministro di culto
“nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di
servizio”), consistendo la _ratio_ dell’aggravante in esame
nell’esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni
soggetti in ragione del peculiare ruolo svolto dagli stessi.
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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Settimio Carmignani Caridi, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”