Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 marzo 1963

Fatto costitutivo del delitto di vilipendio della religione dello
Stato è l’offesa grave diretta contro le credenze fondamentali
della religione stessa, offesa che, esprimendosi con atti, gesti,
parole, disegni, immagini, suoni o qualsiasi altra forma di
manifestazione del pensiero e del sentimento, assuma il carattere
della derisione, del disprezzo, del dileggio o dello scherno, si che
l’agente mostri di tenere a vile l’istituzione tutelata dalla
legge. Commette pertanto vilipendio della religione dello Stato il
regista che, nel rappresentare la ripresa cinematografica di alcune
scene della passione di Cristo, metta in ridicolo simboli e soggetti
sacri, costituenti l’intima essenza della religione, attraverso il
commento musicale, la mimica degli attori, il dialogo e i rumori.