Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2912

In tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per
le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4 legge 11 maggio
1990, n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della
tutela reale di cui all’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall’art. 1 citata l. n. 108 del 1990), presuppone
l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della
presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza,
definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fine
di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale,
qualunque attività prevalentemente ideologica purché in assenza di
una struttura imprenditoriale. Inoltre, il fine ideologico o di culto
di una associazione non esclude “ex se” la possibilità di svolgimento
di attività imprenditoriale; il relativo accertamento costituisce una
valutazione di fatto demandata anche al giudice di merito.

Sentenza 03 giugno 2003, n.1367

Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n.
108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di
lavoro è qualificabile o meno come imprenditore in base alla natura
dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari
criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e
all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un
vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione
di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed
economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di
associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad
un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva
ritenuto di tipo imprenditoriale l’attività di prestazione di servizi
svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore
di imprese associate).

Sentenza 14 marzo 2003, n.12634

Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, è esclusa dall’ambito di
operatività della tutela reale prevista – in caso di licenziamenti
illegittimi – dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come
modificato dall’art. 1 della legge n. 108 del 1990), è necessario che
si tratti di datore di lavoro “non imprenditore”, privo dei requisiti
previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità,
organizzazione, natura economica dell’attività).In particolare,
l’applicazione della disciplina prevista dalla predetta legge n. 108
del 1990 per le organizzazioni di tendenza presuppone l’accertamento
in concreto da parte del giudice di merito dell’assenza nella singola
organizzazione di una struttura imprenditoriale e della presenza dei
requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, come definita dalla
stessa legge all’art. 4. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto la natura di organizzazione di
tendenza dell’Associazione nazionale bieticoltori, argomentando dalla
natura della stessa di ente con personalità giuridica privata, senza
finalità di lucro, in quanto avente lo scopo della tutela degli
interessi collettivi professionali della categoria dei coltivatori di
bietole, e priva del carattere imprenditoriale, non svolgendo alcuna
attività economica).

Sentenza 31 gennaio 2003, n.11883

In base al disposto dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, i
lavoratori dipendenti dalle organizzazioni di tendenza (nel caso di
specie, l’Inas) non godono della tutela reale di cui all’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, ma godono comunque della tutela prevista per la
generalità dei lavoratori; in particolare, deve escludersi
l’esenzione delle organizzazioni di tendenza dalla regolamentazione
legislativa dei trasferimenti dei lavoratori.

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina
stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4,
legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale
stabilita dall’art. 18, legge n. 300 del 1970, è applicabile alle
associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione,
non essendo necessario che dette attività presentino una
“caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di
esse. (Nella specie, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito,
ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente –
Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura
culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della
cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4,
legge n. 108 del 1990).

Ordinanza 13 maggio 2004, n.152

Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti
relativi alla q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3 e 53 cost.,
dell’art. 2 comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, nella
parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini i.c.i. ai soli
immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, con esclusione
dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche
private senza fini di lucro, di cui all’art. 4 della stessa legge, in
quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 5 d.l. 23
gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
1993, n. 75, proprio nella parte in cui non si applica agli immobili
di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 1 giugno
1939, n. 1089, ora art. 5 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
a sua volta sostituito, a decorrere dall’1 maggio 2004, dall’art. 10
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sicché si rende
necessaria la verifica della perdurante rilevanza della questione.

Sentenza 24 novembre 2003, n.345

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5,
d.l 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito con modificazioni
nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica,
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, agli immobili di
interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 10 giugno 1939,
n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico; ora art. 5
d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)
per la manifesta irragionevolezza della limitazione della norma ai
soli immobili di proprietà privata.

Legge regionale 07 aprile 2000, n.13

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13: “Nuova disciplina delle professioni turistiche”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 33 del 11 aprile 2000) (Omissis) Art. 16 (Inapplicabilità) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 3 in modo occasionale a favore dei […]

Legge regionale 07 aprile 2000, n.11

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 11: “Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 33 del 11 aprile 2000) Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per l’attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento […]

Legge provinciale 14 luglio 2000, n.9

Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9: “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 25 luglio 2000, Supplemento n. 1) (Omissis) Art. 13 (Attività […]