Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n.917

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". (Omissis) Art.10. Oneri deducibili (1) 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (…) i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di [lire […]

Statuto 30 giugno 2005

Statuto dell’Associazione delle Fabbricerie d’Italia (A.F.I.), 30 giugno 2005. Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata È costituita l’“ASSOCIAZIONE DELLE FABBRICERIE D’ITALIA”, associazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L’Associazione non ha […]

Legge regionale 03 aprile 1995, n.48

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 48: “Valorizzazione e promozione dell’associazionismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 15 del 12 aprile 1995) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico. 2. La Regione, nell’ ambito […]

Sentenza 22 ottobre 2002, n.18218

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato,
l’applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd.
“organizzazioni di tendenza” dall’art. 4 legge 11 maggio 1990 n. 108,
che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18
l. 20 maggio 1970 n. 300, richiede l’accertamento, in via preliminare,
da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore,
in base all’art. 2082 c.c., e, quindi, che non sussista una struttura
imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito
negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti
tipici di siffatte organizzazioni. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la qualificazione
come organizzazione di tendenza dell’Istituto di addestramento
lavoratori – coordinamento regionale del Piemonte, per l’assorbente
rilievo che esso operava avvalendosi di una organizzazione e di una
struttura di carattere imprenditoriale). Quindi, al fine di
configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell’art. 4
l. 108/90, è esclusa dall’ambito di operatività della tutela reale
prevista – in caso di licenziamenti illegittimi – dall’art. 18 l.
300/70 (come modificato dall’art. 1 l. 108/90), è necessario che si
tratti di datore di lavoro non imprenditore, privo dei requisiti
previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità,
organizzazione, natura economica dell’attività).

Sentenza 30 gennaio 2003, n.41

È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
dell’art. 18 commi 1, 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato
dall’art. 1 l. 11 maggio 1990 n. 108, dell’art. 2 comma 1 l. 11 maggio
1990 n. 108, dell’art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604 e dell’art. 4 comma
1 l. 11 maggio 1990 n. 108, richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio centrale costituito presso la
Corte di cassazione, con la denominazione identificativa
“Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati:
abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni
per l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Premesso che le norme oggetto del quesito referendario sono estranee
alle materie in relazione alle quali l’art. 75 comma 2 cost. preclude
il ricorso all’istituto del referendum abrogativo, la domanda posta
agli elettori è omogenea, univoca e chiara, nella sua struttura e nei
suoi effetti: essa, infatti, investe contemporaneamente la norma che
prevede la garanzia obbligatoria, avente originariamente portata
generale (art. 8 l. n. 604 del 1966), la connessa previsione che
successivamente ha delineato i limiti numerici al di sotto dei quali
si applica la medesima garanzia (art. 2 l. n. 108 del 1990) e la
speculare determinazione dei limiti dimensionali al disopra dei quali
si applica la tutela reale (art. 18 l. n. 300 del 1970), sicché essa
rende evidente la propria “ratio” unitaria – consistente nella
estensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del
danno, contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in modo da
comprendere in essa anche l’ambito in cui oggi vale la tutela
obbligatoria – che si estende anche alla richiesta di abrogazione
della disposizione che esclude l’applicabilità della garanzia di
stabilità reale per i dipendenti da datori di lavoro, non
imprenditori, che esercitano un’attività “di tendenza”, proponendo
così al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento
dell’attuale disciplina, caratterizzata dalla coesistenza di due
parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e
l’estensione della seconda.

Risoluzione 11 luglio 2005, n.85/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Risoluzione 11 luglio 2005, n. 85/E: “Art. 4, comma 1, lettera q, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Ritenute su utili percepiti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Pervengono presso questa Direzione quesiti in merito all’applicazione dell’art.4, comma 1, lettera q) […]

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Sentenza 18 maggio 2001, n.3931

In tema di i.r.pe.g., alla stregua del disposto dell’art. 111, comma
3, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni di servizi (e le
cessioni di beni) rese in favore dei propri partecipanti da una
associazione assistenziale, sia pure “verso pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari, indipendentemente dalla loro
natura oggettiva e dalle modalità della relativa esecuzione, non si
considerano fatte nell’esercizio di attività commerciale all’unica
condizione della conformità di esse alle finalità istituzionali
dell’ente: e ciò in virtù di un dettato normativo inequivoco,
specificamente inteso ad istituire, fra l’altro in favore degli enti
del genere in argomento un trattamento agevolativo peculiare,
correlato ai fini di rilevanza sociale dagli stessi perseguiti,
ravvisati dal legislatore meritevoli di particolare tutela, e
consistente nell’escludere dalla formazione del reddito complessivo
degli enti medesimi i proventi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi considerate, ritenute, iuris ed de iure, non
effettuate nell’esercizio di attività commerciale.

Sentenza 25 settembre 2003, n.2915

In base all’articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gli
istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del Servizio
sanitario nazionale hanno diritto all’esonero dal pagamento dei
contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, purché non
perseguano fini di lucro e assicurino ai dipendenti un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni
familiari dal d.P.R. n. 797 del 1955. L’assenza del fine di lucro,
quale requisito per l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ai sensi dell’art. 23 bis d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sussiste nel caso in cui un ente, pur esercitando attività di
carattere imprenditoriale, destini gli eventuali profitti al
conseguimento delle finalità istituzionali perseguite.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto sussistenti i requisiti per l’esonero in favore di una casa
di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato
che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall’ente
quale profitto dell’attività di cura, ma venivano destinati dall’ente
al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali).

Sentenza 04 giugno 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle
dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e
quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce
prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36 cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle
fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in
quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non
riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa,
sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.