Sentenza 22 gennaio 2009, n.985
La costruzione di un edificio non destinato all’esercizio del culto,
bensì finalizzato ad ospitare la sede di una associazione religiosa,
non può ritenersi rientrante tra le opere di urbanizzazione
secondaria, per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento dei
contributi concessori (nel caso di specie, la costruzione della sede
della Associazione dei Testimoni di Geova, non essendo qualificabile
quale luogo di culto o edificio religioso, veniva assoggettata dal
Comune al pagamento degli oneri concessori).