Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 novembre 2013

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato
disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della
medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per
sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che
sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi
applicazione nel paese d’origine, che ha adottato una siffatta
legislazione, dev’essere considerata una sanzione sproporzionata
o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione (come
stabilito, nel caso di specie, nell’Offences against the Person
Act del 1861 della Sierra Leone (causa C‑199/12), nel Penal Code
Act del 1950 dell’Uganda (causa C‑200/12) e nel Code
Pénal del Senegal (causa C‑201/12).